Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno compiute le pubblicazioni ed entro i 180 giorni successivi alle stesse. Contestualmente alla celebrazione, sia civile che religiosa, gli sposi dichiarano il regime patrimoniale delle famiglia da loro scelto (comunione o separazione dei beni). Tale scelta potrà essere successivamente cambiata con dichiarazione resa ad un notaio ed annotata sull'atto di matrimonio a cura dell'Ufficio di Stato Civile.
La celebrazione del matrimonio civile è regolata dagli artt. 106 e successivi del codice civile. Nel giorno stabilito, l'ufficiale di Stato Civile (il Sindaco o un suo delegato) celebra il matrimonio in Comune (Sala Consiliare) alla presenza di due testimoni, anche parenti.
E' necessario prenotare la cerimonia presso l'ufficio di Stato Civile portando con sè copia del documenti d'identificazione dei testimoni e comunicando all'ufficio la scelta del regime patrimoniale della famiglia, nonché eventuali figli naturali della coppia (da riconoscere).
Gli sposi non residenti a Santarcangelo - muniti di documento di identità e codice fiscale - devono presentare la delega rilasciata dal comune che ha effettuato le pubblicazioni.
Eventuale pagamento alla Tesoreria comunale (Intesa Sanpaolo spa).
Vedi approfondimenti nella scheda Celebrazione in comune di matrimonio civile
Annalisa Bui - tel. 0541/356.264 - Paola Borzacchiello tel. 0541/356.241
Qui sotto trovi ulteriori approfondimenti utili relativi al procedimento.
]]>I matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani o tra un cittadino italiano e un cittadino straniero dello stesso sesso possono essere trascritti nei registri di stato civile del Comune di Santarcangelo di Romagna per effetto della Direttiva emanata al riguardo dal Sindaco Alice Parma in data 12 febbraio 2015. La trascrizione potrà essere richiesta dall'interessato per i matrimoni contratti all'estero dopo tale data.
Per poter richiedere la trascrizione nei registri di stato civile del Comune di Santarcangelo di Romagna almeno uno dei due sposi deve essere cittadino italiano e risiedere nel Comune ovvero essere iscritto all'AIRE del Comune.
Relativamente alla legalizzazione dei documenti, vista la notevolissima varietà dei casi, a seconda della Nazione in cui è stato contratto il matrimonio, si suggerisce di contattare preventivamente l'Ufficio di Stato Civile.
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Direttiva del Sindaco Parma del 12 febbraio 2015 (vedi allegato)
Circolare del Ministero dell’Interno in data 7 ottobre 2014
Qui sotto sono disponibili la modulistica e gli allegati al procedimento.
]]>Il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome hanno carattere eccezionale e sono ammessi solo in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti. Chiunque voglia cambiare il nome o il cognome (o aggiungere al proprio un altro nome o cognome) deve farne richiesta al Ministero dell'Interno esponendo le ragioni della domanda.
La richiesta è presentata al Prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza. La richiesta di cambiare nome o cognome non dà automaticamente diritto al suo accoglimento. La decisione del Ministero è discrezionale e si basa sulle motivazioni che vengono indicate nella richiesta.
Domanda alla Prefettura della Provincia del luogo di residenza o nel cui territorio è situato il comune di nascita per:
Domanda al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura della Provincia di residenza per:
Per maggiori informazioni consulta il sito della Prefettura della Provincia di Rimini:
http://www.prefettura.it/rimini/contenuti/7533.htm
Artt. 84 e segg. D.P.R. 396/2000
]]>Il regime patrimoniale della famiglia in mancanza di diversa convenzione è costituito dalla comunione dei beni. Contestualmente alla celebrazione, sia civile che religiosa, del matrimonio, gli sposi dichiarano il regime patrimoniale da loro scelto (comunione o separazione dei beni). Tale scelta potrà essere successivamente cambiata con dichiarazione resa ad un Notaio, che la invierà all'Ufficio di Stato civile del comune dove è stato celebrato il matrimonio. L'Ufficio provvede all'annotazione a margine dell'atto.
Occorre presentare dichiarazione verbale all'Ufficiale dello Stato Civile o al Parroco celebrante il matrimonio.
In caso di dichiarazione successiva al matrimonio (in tal caso occorre fornire al notaio un estratto dell'atto di matrimonio), la dichiarazione viene registrata tramite atto notarile.
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]]>Quando avviene una nascita è obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per l'iscrizione del nuovo nato nel registro di stato civile e nell'anagrafe. La dichiarazione può essere fatta da uno dei genitori (se sono sposati), dal/i genitore/i che riconosce/riconoscono il figlio (se non sono sposati), da un procuratore speciale, dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto:
oppure
I giorni vanno contati a partire dal giorno successivo alla nascita; nel caso in cui il decimo o il terzo giorno cadano in un giorno festivo, la scadenza viene spostata di un giorno. Se la madre non ha la residenza in Italia si può chiedere che la nascita venga registrata nel Comune di residenza del padre.
Sono necessari i seguenti documenti:
La madre di età inferiore ai 16 anni non può riconoscere la nascita del figlio, lo potrà fare solo successivamente.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.
Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull'ordine di attribuzione del cognome di entrambi, resta salvo l'intervento del giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico.
Leggi il comunicato stampa della Corte Costituzionale
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D.P.R. 3/11/2000 n. 396 articoli 28 - 49
Titolo VII del Codice Civile
Con il termine "pubblicazione di matrimonio" s'intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta che non vi siano impedimenti alla celebrazione del matrimonio. La pubblicazione dev'essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso.
È importante che almeno uno dei futuri sposi si rivolga personalmente all'Ufficio di Stato Civile, per fornire le informazioni necessarie, con anticipo di almeno un mese rispetto alla data prevista per il matrimonio. Sarà cura dell'ufficio competente procurarasi la documentazione necessaria. In tale sede, in caso di matrimonio civile, viene concordata la data del matrimonio e indicata la scelta del regime patrimoniale. Il conseguente atto di pubblicazione deve rimanere affisso all'Albo Pretorio del Comune di residenza di entrambi gli sposi per 8 giorni consecutivi. Il certificato di eseguite pubblicazioni è rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all'affissione ed è valido 180 giorni.
Aver compiuto i 18 anni, oppure i 16 anni con l'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. Almeno uno degli sposi dev'essere residente a Santarcangelo ed entrambi essere di stato civile libero.
Per il matrimonio religioso gli interessati devono presentare la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro di culto. Lo straniero che intenda contrarre matrimonio civile deve presentare il nulla osta al matrimonio previsto dall'art.116 C.C. rilasciato dalla competente autorità consolare.
Marca da bollo da 16 euro per l'atto di pubblicazione.
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Titolo VI Codice Civile
Titolo VII D.P.R. 396/2000
Qui sotto sono disponibili la modulistica e gli allegati al procedimento.
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