Sezioni

Disciplina attività rumorose: controlli e sanzioni

Articolo 14 – Sanzioni

Violazioni

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa da € 258,23 a € 10.329,14 ai sensi dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 447/95 e s.m.i.

Pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione: € 516,46.

Titolari di pubblico esercizio di somministrazione

Per le violazioni di cui all’art. 8 comma 2, art. 10 Tabella 2 Categorie 4 e 5, art. 11 comma 3 e art. 12 del presente Regolamento, nei confronti dei titolari di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, alle sanzioni amministrative di cui al precedente comma 1, si aggiunge quella di cui all’art. 8, commi 5 e 6, ed art. 19, comma 2, della L.R. n. 14 del 26 luglio 2003, che obbliga tutti i soggetti che svolgono tale attività di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme e prescrizioni in materia di inquinamento acustico, mediante l’applicazione della sanzione amministrativa da €154,00 a € 1.032,00.

Pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione: € 308,00.

L’accertata inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento prevede la gradualità delle sanzioni come di seguito indicate:
1^ violazione: diffida scritta;
2^ violazione: sanzione amministrativa pecunaria negli importi sopraindicati.

La competenza in materia sanzionatoria alle presenti disposizioni è affidata al Corpo di Polizia Municipale.

Normativa

Qui sotto trovi il regolamento comunale per la protezione dall'esposizione alle attività rumorose.