Sezioni

Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

area tematica edilizia

Descrizione

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è un titolo abilitativo per la realizzazione di opere che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, non riconducibili all’attività edilizia libera e a permesso di costruire.
Gli interventi obbligatoriamente subordinati a SCIA ai sensi dell’art. 13 della L.R. 15/2013 e smi sono:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne che non presentino i requisiti di cui all’art. 7, comma 4, lettera a);
b) gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all’art. 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004 o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell’articolo A-9, comma 1, dell’Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell’edificio oggetto d’intervento;
c) gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo che non presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 4, lettera a);
d) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell’Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
e) il mutamento di destinazione d’uso senza opere che comportano aumento del carico urbanistico;
e bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell’Allegato, che non presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c bis);
f) l’installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
g) le varianti in corso d’opera di cui all’art. 22;
h) la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza delle unità immobiliari, nei casi di cui all’art. 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122 (disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393);
m) possono inoltre essere facoltativamente sottoposti a SCIA, in alternativa al PdC, gli interventi di nuova costruzione che gli strumenti urbanistici comunali individuano e disciplinano con precise disposizioni sui contenuti plano volumetrici, formali, tipologici e costruttivi.

Cosa fare

La SCIA deve essere depositata allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) dal proprietario o da chi ha titolo, utilizzando la modulistica unificata approvata della Regione Emilia Romagna. Il procedimento che regola la SCIA è normato dall’art. 14 della LR 15/2013 e smi.

È facoltà dell’interessato iniziare i lavori decorso il termine di 5 gg lavorativi di cui al c. 4 previsti per la verifica della completezza documentale oppure attendere gli ulteriori 30 gg lavorativi previsti dal c.5 per il controllo della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici.

Se la SCIA è subordinata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, o all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta unitamente alla SCIA la relativa istanza corredata della documentazione necessaria affinchè venga convocata la conferenza di servizi di cui all’art. 14 della legge 241/90. In questo caso l’inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva della conferenza dei servizi. Il deposito della SCIA avviene allegando la documentazione cartacea ed il CD-R o DVD-R contenente tutta la documentazione firmata digitalmente.

Contestualmente al deposito della SCIA occorre trasmettere il modello Istat per il rilevamento statistico dell’attività edilizia per i nuovi fabbricati o per gli ampliamenti di volumi di fabbricati esistenti.

Validità

I lavori oggetto di SCIA devono iniziare entro un anno dalla data della sua efficacia e devono concludersi entro tre anni dalla stessa data. Il termine di inizio e quello di ultimazione dei lavori possono essere prorogati anche più volte, con le modalità e alle condizioni fissate dall’art. 16 comma 2 della L.R. 15/2013 e smi.

In caso di SCIA con inizio lavori differito, l’interessato può dichiarare che i lavori non saranno avviati prima della conclusione del procedimento di controllo, di cui all’art. 14, commi 4, 5, 6 6bis, 7 e 8, ovvero può indicare una data successiva di inizio lavori, comunque non posteriore ad un anno dalla presentazione della SCIA. In tale caso la SCIA è efficace dalla data ivi indicata.

Gli interventi abilitati con SCIA sono sottoposti alla presentazione della Segnalazione Certificata di Conformità edilizia ed agibilità ai sensi dell’art. 23 della L.R. 15/2013 e smi.

Adempimenti antimafia

Per quanto riguarda gli obblighi in materia di documentazione antimafia si rimanda alla scheda dei procedimenti  “Adempimenti Antimafia per i titoli edilizi, atti di accordo e convenzioni urbanistiche”.

Costi

Diritti di segreteria da versare al momento della presentazione dell’istanza. Occorre collegarsi al portale dei pagamenti del Comune di Santarcangelo (https://santarcangelo.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei), compilare i "Dati anagrafici del versante" (cioè i dati di chi deve pagare) e successivamente:

  • cliccare su "Paga ora" per pagare direttamente on line;
  • oppure cliccare su "Stampa e paga" per pagare presso uno dei PSP, dopo avere generato l'Avviso di pagamento.

> Contributo di costruzione di cui al Titolo III della L.R. 15/2013 e smi qualora dovuto, nella seguente modalità: presso la Tesoreria comunale Banca Intesa Sanpaolo spa - via Ugo Braschi, 51 (codice Iban: IT 57 O 03069 13298 100000300141).

SCIA depositata al Suap

In caso di SCIA depositata al SUAP vanno inoltre versati i diritti per 60 euro con le seguenti modalità:

  • presso la Tesoreria Unione di Comuni banca RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara S.C. (codice Iban: IT 41 L 0899568100012000028115);
  • sul conto corrente postale n. 97366561 intestato a "Unione Comuni Valmarecchia - Servizio Tesoreria"

Responsabili di procedimento

* Gli appuntamenti posso essere presi contattando telefonicamente i referenti sotto indicati:

Riferimenti normativi

D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Legge Regionale 15/2013 e smi

Modulistica regionale

Al seguente link la modulistica regionale unificata:

https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulistica-unificata-regionale

Allegati

Qui sotto trovi i moduli relativi al procedimento e altre schede informative utili.