Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 marzo 2006 n. 150, è stato modificato l'art. 172 del Codice della Strada: "Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini". In generale è possibile riassumere i cambiamenti introdotti dalla nuova norma applicando questa semplice regola: ogni volta che si occupa un posto a sedere su un veicolo dotato di cinture di sicurezza, è obbligatorio per tutti, conducente e passeggeri, utilizzarle e nel caso di trasporto di bambini di adottare i sistemi di ritenuta idonei (seggiolini o adattatori). La nuova stesura dell'articolo ha introdotto importanti novità riguardanti l'utilizzo di questi sistemi di ritenzione sia per il conducente che per i passeggeri.
I dispositivi utilizzabili sono di due tipi: seggiolini e adattatori. Dovrebbero essere usati fin dai primi giorni di vita, seguendo attentamente le istruzioni riportate nel manuale e la scelta deve essere fatta in base al peso del bimbo.
Il trasporto dei bambini sui veicoli è regolato dall'articolo 172 del codice della strada, (modificato dal decreto legislativo n.150 del 13 aprile 2006), dalla normativa europea e con una circolare attuativa del Ministero dell'Interno.
I dispositivi di ritenuta sono obbligatori dalla nascita fino al raggiungimento di 36 chili di peso: fino a 18 kg si possono usare solo i seggiolini, oltre questo peso si possono utilizzare anche gli adattatori. Quest'ultimi sono dei piccoli sedili che, sollevando il bambino, permettono di usare le cinture di sicurezza dell'auto che però vanno passate sotto le alette poste ai lati, in senso longitudinale al torace.
Si ricorda inoltre che:
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]]>I contributi vengono erogati sulla base di una graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Ai sensi della Legge regionale 29/97 (art. 9) il contributo per l’acquisto o l’adattamento di autoveicoli privati è volto a favorire le opportunità di mobilità e trasporto delle persone disabili. I contributi, non cumulabili fra loro, possono riguardare:
a) acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto destinato alla mobilità di persona con handicap grave;
b) adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo destinato alla mobilità di persona con handicap grave;
c) acquisto di un autoveicolo senza adattamenti particolari destinato alla mobilità di persona con handicap grave;
d) adattamento alla guida di un autoveicolo, per titolari di patenti di guida di categoria A, B o C speciale con incapacità motorie permanenti.
Per approfondimenti consultare la guida della Regione Emilia-Romagna e il sito della Regione Emilia-Romagna.
Le domande dei contributi per l’acquisto o adattamento dei veicoli e per la permanenza nell’abitazione vanno presentate ai Servizi sociali o al Centro per l'adattamento dell'ambiente domestico entro il primo marzo di ogni anno utilizzando l’apposita modulistica che si può trovare qui allegata.
Alla domanda vanno allegate:
Non sono ammissibili domande con preventivi di spesa.
Per il rilascio dell’Isee è possibile avvalersi dei Caaf.
Per la modulistica, assistenza alla compilazione e consegna della domanda:
Qui sotto trovi la moduslitica e gli approfondimenti utili relativi al procedimento.
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