Informazioni utili su come riscaldare casa inquinando meno
La Regione Emilia Romagna ha disciplinato l'utilizzo degli impianti a biomassa legnosa nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.
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]]>Il 15 ottobre di ogni anno comincia il periodo di esercizio (normale funzionamento) degli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) per i comuni come Santarcangelo che appartengono alla fascia climatica E (art. 9 del DPR n. 412/93).
Gli impianti termici possono funzionare al massimo per 14 ore nella fascia oraria che va dalle ore 5 alle 23.
Con Decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, n.383 "Piano nazionale contenimento dei consumi di gas nazionale - Misura di contenimento del riscaldamento", per la stagione invernale 2022-2023 è stato ridotto di 15 giorni il periodo di funzionamento degli impianti di riscaldamento. La riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.
Al di fuori del periodo 15 ottobre/15 aprile gli impianti di riscaldamento possono essere tenuti accesi SOLO in caso in condizioni climatiche di freddo prolungato (bruschi cali di temperatura) che ne giustifichino l'accensione, al massimo per 7 ore giornaliere nella fascia oraria che va dalle ore 5 alle 23 (art. 10 del DPR n. 412/93). Inoltre, un periodo di esercizio prolungato, ovvero di accensione degli impianti termici fino a 14 ore giornaliere, può essere consentito solo in condizioni eccezionali e autorizzato con specifica ordinanza del Sindaco.
Non rientrano nelle restrizioni di esercizio indicate solo alcuni edifici particolari come ospedali, case di cura, alberghi, pensioni, asili, scuole materne e piscine.
Con ordinanza dell'11 aprile 2023 è stata predisposta la proroga dell'accensione degli impianti di riscaldamento fino al 22 aprile 2023
Regolamento Regionale dell'Emilia Romagna nr. 2 del 30/07/2018
Qui sotto trovi informazioni utili relative a esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici
]]>Chi abita in case non fornite dalla rete del gas metano e che quindi usa gpl o gasolio per riscaldamento può chiedere al fornitore agevolazioni fiscali per l’acquisto.
Il Comune di Santarcangelo è compreso nella zona climatica "E". Possono quindi godere della riduzione sul prezzo d’acquisto di gasolio e GPL ad uso riscaldamento i titolari d’impianti posti al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa Comunale e comunque distanti più di 80 metri alla più vicina conduttura di distribuzione di gas metano.
I cittadini titolari d’impianto devono presentare al loro fornitore una dichiarazione (il modulo viene normalmente messo a disposizione dal fornitore stesso) nella quale si attesti, tra l’altro, che l’impianto è ubicato nelle zone non metanizzate.
La delibera di consiglio comunale che individua le zone non metanizzate è la n. 19 del 10 giugno 2010 (vedi l'allegato più sotto).
Sarà poi cura delle ditte fornitrici di gasolio o Gpl inoltrare la documentazione per l'ottenimento delle agevolazioni al Ministero delle Finanze.
DPR 412 del 26 agosto 1993
L. 448 del 23.12.1998
L. 488 del 23.12.1999
Qui sotto trovi modulistica e informazioni utili
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