Si tratta di fotocopie autenticate dei registri di stato civile dove risultano tutte le annotazioni marginali relative a nascita, matrimonio, unione civile o morte.
Hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio. E' comunque possibile prorogare i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari - in calce - che le informazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Le copie integrali vengono rilasciate ai soggetti a cui l'atto si riferisce, oppure su richiesta motivata comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, o decorsi 70 anni dalla formazione dell'atto.
Occorre presentare richiesta compilando il modulo online. Clicca qui per la richiesta
Il rilascio avviene dopo tre giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Annalisa Bui tel. 0541/356.264 - Paola Borzacchiello tel. 0541/356.241
Articolo n. 107 del D.P.R. 36/2000 e successive modifiche.
]]>Il servizio di stato civile del Comune di Santarcangelo di Romagna può emettere certificazione solo riguardo gli eventi (nascita, matrimonio, unione civile, morte) che:
I certificati riportano: numero e anno di registrazione dell’atto; il luogo e la data in cui è avvenuto l’evento a cui si riferiscono (nascita, matrimonio, unione civile o morte); le generalità dei soggetti coinvolti.
Gli estratti per riassunto e i certificati internazionali plurilingue riportano, oltre ai dati già contenuti nei “certificati”, anche le relative annotazioni (es. nell’estratto di nascita è riportato l’eventuale matrimonio, negli estratti di matrimonio e unione civile sono riportati il regime patrimoniale scelto dalla coppia, l’eventuale separazione personale e lo scioglimento).
I certificati internazionali plurilingue sono redatti riportando le principali lingue europee e pertanto non necessitano di traduzione né di legalizzazione, se destinati a uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976. Non esiste un certificato internazionale plurilingue per le unioni civili.
Le copie integrali consistono in una copia conforme dell'atto originale che riporta interamente tutti i dati contenuti nel registro di stato civile.
Per approfondimenti sulle copie integrali vai alla scheda dedicata
Puoi ottenere estratti e certificati di stato civile firmati digitalmente per te o, in certi casi, per altra persona: in questo caso tieni a portata di mano i suoi riferimenti: nome, cognome, luogo e data di nascita.
Se invece hai bisogno di un certificato cartaceo firmato in originale (per es. se lo devi legalizzare in Prefettura), devi rivolgerti allo Sportello al Cittadino o all'ufficio di Stato civile
NOTA BENE: L'indicazione della maternità e della paternità può essere rilasciata solo al diretto interessato, ai genitori o ad altri con espressa delega, oppure a chiunque dimostri di essere titolare di un interesse diretto, concreto, attuale all'accesso a tali informazioni.
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E' possibile consultare anche le schede in allegato.
]]>Quando avviene una nascita è obbligatorio fare la dichiarazione di nascita per l'iscrizione del nuovo nato nel registro di stato civile e nell'anagrafe. La dichiarazione può essere fatta da uno dei genitori (se sono sposati), dal/i genitore/i che riconosce/riconoscono il figlio (se non sono sposati), da un procuratore speciale, dall'ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto:
oppure
I giorni vanno contati a partire dal giorno successivo alla nascita; nel caso in cui il decimo o il terzo giorno cadano in un giorno festivo, la scadenza viene spostata di un giorno. Se la madre non ha la residenza in Italia si può chiedere che la nascita venga registrata nel Comune di residenza del padre.
Sono necessari i seguenti documenti:
La madre di età inferiore ai 16 anni non può riconoscere la nascita del figlio, lo potrà fare solo successivamente.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tutte le norme che prevedono l'automatica attribuzione del cognome del padre, con riferimento ai figli nati nel matrimonio, fuori dal matrimonio e ai figli adottivi.
Pertanto, la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due. In mancanza di accordo sull'ordine di attribuzione del cognome di entrambi, resta salvo l'intervento del giudice in conformità con quanto dispone l'ordinamento giuridico.
Leggi il comunicato stampa della Corte Costituzionale
Annalisa Bui tel. 0541/356.264 - Paola Borzacchiello tel. 0541/356.241
D.P.R. 3/11/2000 n. 396 articoli 28 - 49
Titolo VII del Codice Civile