Il 31 gennaio 2018 è entrata in vigore la legge n. 219 del 22 dicembre 2017 avente ad oggetto "Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento".
L’articolo 4 prevede che ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari attraverso le DAT (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento), nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche a singoli trattamenti sanitari.
Il disponente può altresì indicare una persona di sua fiducia, denominata appunto “fiduciario” - maggiorenne e capace di intendere e di volere - che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.
Il fiduciario, autorizzato il trattamento dei propri dati (modello allegato 1), accetterà la nomina mediante sottoscrizione della DAT o con atto successivo allegato alla DAT.
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'Ufficio dello Stato civile del comune di residenza del disponente medesimo.
Il decreto del 10/12/2019 pubblicato nella G.U. n.13 del 17/01/2020, stabilisce la modalità di raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT):
Non esistono modelli ufficiali predisposti per la compilazione delle DAT.
Annalisa Bui tel. 0541/356.264 - Paola Borzacchiello - tel. 0541/356.241
Qui sotto è disponibile la modulistica e gli approfondimenti utili relativi al procedimento.
]]>Con una espressa dichiarazione i coniugi possono far cessare gli effetti della sentenza di separazione di comune accordo, senza che sia necessario l'intervento del giudice.
La dichiarazione di riconciliazione viene sottoscritta presso l'ufficio di Stato Civile del comune dove è stato celebrato il matrimonio o dove il matrimonio è stato trascritto per residenza degli sposi al momento della celebrazione.
E' necessario prendere appuntamento con l'Ufficio di Stato Civile per rendere la dichiarazione di riconciliazione. Occorre inoltre esibire il documento d'identità personale, nonchè copia della sentenza di separazione. Gli altri documenti necessari vengono acquisiti d'ufficio.
Annalisa Bui tel. 0541/356.264 - Paola Borzacchiello tel. 0541/356.241
Art. 157 C.C.
Art. 63. comma 1, lettera g) D.P.R. 396/2000
A Santarcangelo, i matrimoni civili possono essere celebrati in Comune durante i giorni feriali, la domenica, nonché nei giorni festivi, sia al mattino che al pomeriggio o in altro orario da concordare.
Per le celebrazioni è a disposizione la sala consiliare “Maria Cristina Garattoni, situata presso la Residenza Municipale (scala A, secondo piano).
La capienza è di 100 persone di cui 60 a sedere. E' inoltre possibile usufruire di un sottofondo musicale in quanto la sala è dotata di impianto di amplificazione.
I futuri sposi possono visionare la sala in accordo con la referente Paola Borzacchiello che illustrerà nel dettaglio il cerimoniale.
(*) per i non residenti, ma con almeno un coniuge che lo sia stato fino a un anno dalla data del matrimonio, la tariffa applicata è quella dei residenti.
Il versamento va effettuato, prima dell’evento. Occorre collegarsi al portale dei pagamenti del Comune di Santarcangelo (https://santarcangelo.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei), selezionare la voce Diritti di segreteria, compilare i "Dati anagrafici del versante" (cioè i dati di chi deve pagare) e successivamente:
Copia della quietanza di pagamento andrà poi consegnata all’Ufficio di Stato Civile (vedi scheda Richiesta pubblicazioni di matrimonio).
I futuri sposi devono preventivamente concordare la data con l’ufficio matrimoni e, una volta esperite le formalità delle pubblicazioni, darne conferma, anche telefonica, 5 giorni prima della data fissata (tel. 0541/356.264)
Per la cerimonia si usa la scala A (ascensore a disposizione).
AUTO: è consentita la sosta in piazza Ganganelli, nella parte antistante il palazzo comunale, solo alle autovetture degli sposi, limitatamente alla durata della cerimonia.
SALA CONSILIARE: l’uso della sala è a disposizione degli sposi e loro invitati per la durata della cerimonia; è vietato introdurre e consumare cibo e bevande, lanciare riso, petali di rosa e quant’altro.
ADDOBBI FLOREALI: è possibile addobbare il corrimano della scala e posizionare piante ornamentali. È assolutamente vietato coprire la segnaletica degli uffici. È obbligatorio rimuovere al termine della cerimonia tutti gli addobbi.
RISO: è vietato lanciare riso (o altro) in sala consiliare o lungo le scale. È possibile farlo solo alla discesa degli sposi sugli ultimi gradini.
MUSICA: è possibile introdurre in Sala Consiliare strumenti musicali. L’ascensore non è utilizzabile per il trasporto di arpe e altro materiale ingombrante.
L’addetto alla cerimonia, su richiesta, accende la marcia nuziale all’ingresso degli sposi in sala.
Accordarsi in merito con l’ufficio matrimoni.
Annalisa Bui - tel. 0541/356.264 - Paola Borzacchiello tel. 0541/356.241
Qui sotto trovi ulteriori approfondimenti utili relativi al matrimonio.
]]>Dall’11 dicembre 2014 sono entrate in vigore delle procedure semplificate per separazioni e divorzi. I coniugi che consensualmente intendono separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio possono:
Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziali, escludendo quindi la necessità di rivolgersi al Tribunale.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n.55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi 6 nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Per le soluzioni consensuali i coniugi possono concludere l’accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte. La richiesta di divorzio può essere proposta quando vi siano stati tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, così come previsto dalla legge 898/1970.
La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti o di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti.
Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione, dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni (che decorreranno dalla data di consegna/comunicazione del nulla osta/autorizzazione a cura della Procura della Repubblica) al comune di celebrazione del matrimonio in forma civile o in forma religiosa di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero). Il modello in calce alla pagina potrà essere utilizzato per la trasmissione della negoziazione assistita. L’accordo da inoltrare al Comune di Santarcangelo di Romagna può essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec: pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it
Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le parti siano d’accordo e che i coniugi non abbiano in comune fra loro:
Nella fattispecie per figli si intendono quelli comuni dei coniugi.
L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. I coniugi però potranno pattuire l'obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio. I coniugi possono rivolgersi personalmente all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di: residenza di uno di loro, celebrazione del matrimonio in forma sia civile sia religiosa, trascrizione del matrimonio celebrato all’estero.
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello Stato Civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum).
Per procedere con la richiesta, occorre fissare un appuntamento all’ufficio stato civile previa presentazione, agli indirizzi sotto indicati, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi allegati).
Il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi dovranno presentarsi all’appuntamento con documento d’identità in corso di validità. Non è ammessa alcuna rappresentanza.
I coniugi dovranno consegnare ricevuta di versamento di 16 euro (si veda voce Costi).
In sede verrà redatto l’accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell’accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l’accordo sottoscritto.
La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione. La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell’accordo.
tramite e-mail: statocivile@comune.santarcangelo.rn.it
tramite telefono: 0541/356.241 - 264
tramite fax: 0541/356.300
> Diritto fisso pari a 16 euro da pagare con una delle seguenti modalità:
Paola Borzacchiello tel. 0541/356.241 - Annalisa Bui tel. 0541/356.264
Qui sotto sono disponibili la modulistica e gli allegati al procedimento.
]]>Si tratta di fotocopie autenticate dei registri di stato civile dove risultano tutte le annotazioni marginali relative a nascita, matrimonio, unione civile o morte.
Hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio. E' comunque possibile prorogare i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari - in calce - che le informazioni contenute non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Le copie integrali vengono rilasciate ai soggetti a cui l'atto si riferisce, oppure su richiesta motivata comprovante l'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una situazione giuridicamente rilevante, o decorsi 70 anni dalla formazione dell'atto.
Occorre presentare richiesta compilando il modulo online. Clicca qui per la richiesta
Il rilascio avviene dopo tre giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Annalisa Bui tel. 0541/356.264 - Paola Borzacchiello tel. 0541/356.241
Articolo n. 107 del D.P.R. 36/2000 e successive modifiche.
]]>In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 (G.U. 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“.
In data 29 luglio è entrato in vigore il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 144 del 23/07/2016 recante la disciplina transitoria relativa alle disposizioni previste dalla legge 76/2016 in attesa dei decreti legislativi che nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge dovranno essere adottati dal Governo al fine di adeguare i testi di legge vigenti al nuovo istituto.
Al fine di costituire un’unione civile ai sensi della citata legge due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente, richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.
L'iter procedurale si divide in due fasi:
- prima fase: richiesta di unione formalizzata con un processo verbale;
- seconda fase: costituzione dell'unione iscritta in un atto di stato civile.
Nella richiesta che sarà formalizzata innanzi all'ufficiale dello stato civile ciascuna parte dovrà dichiarare:
Le parti, nel giorno indicato nel processo verbale, renderanno personalmente e congiuntamente alla presenza di due testimoni, avanti all’ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.
Contestualmente le parti potranno:
Le persone interessate alla costituzione dell'unione civile nel comune di Santarcangelo di Romagna sono invitate a contattare l’ufficio dello stato civile via mail all’indirizzo:
statocivile@comune.santarcangelo.rn.it
La costituzione sarà formalizzata presso:
Sala Consiliare del Comune di Santarcangelo di Romagna – Piazza Ganganelli 1
L’unico articolo consta di 69 commi così suddivisi:
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L’ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.
Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
Non è possibile costituire unioni civile nel caso in cui sussista:
Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni. Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali.
Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi , mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.
Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco , all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.
Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato. In questa fase provvisoria è previsto dal Dpcm la possibilità di trascrivere l’atto di matrimonio o di unione civile nel registro provvisorio delle unioni civili.
Paola Borzacchiello tel. 0541/356.241 - Annalisa Bui tel. 0541/356.264
Legge 20 maggio 2016, n. 76
Qui sotto sono disponibili la modulistica e gli allegati al procedimento.
]]>Il servizio di stato civile del Comune di Santarcangelo di Romagna può emettere certificazione solo riguardo gli eventi (nascita, matrimonio, unione civile, morte) che:
I certificati riportano: numero e anno di registrazione dell’atto; il luogo e la data in cui è avvenuto l’evento a cui si riferiscono (nascita, matrimonio, unione civile o morte); le generalità dei soggetti coinvolti.
Gli estratti per riassunto e i certificati internazionali plurilingue riportano, oltre ai dati già contenuti nei “certificati”, anche le relative annotazioni (es. nell’estratto di nascita è riportato l’eventuale matrimonio, negli estratti di matrimonio e unione civile sono riportati il regime patrimoniale scelto dalla coppia, l’eventuale separazione personale e lo scioglimento).
I certificati internazionali plurilingue sono redatti riportando le principali lingue europee e pertanto non necessitano di traduzione né di legalizzazione, se destinati a uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976. Non esiste un certificato internazionale plurilingue per le unioni civili.
Le copie integrali consistono in una copia conforme dell'atto originale che riporta interamente tutti i dati contenuti nel registro di stato civile.
Per approfondimenti sulle copie integrali vai alla scheda dedicata
Puoi ottenere estratti e certificati di stato civile firmati digitalmente per te o, in certi casi, per altra persona: in questo caso tieni a portata di mano i suoi riferimenti: nome, cognome, luogo e data di nascita.
Se invece hai bisogno di un certificato cartaceo firmato in originale (per es. se lo devi legalizzare in Prefettura), devi rivolgerti allo Sportello al Cittadino o all'ufficio di Stato civile
NOTA BENE: L'indicazione della maternità e della paternità può essere rilasciata solo al diretto interessato, ai genitori o ad altri con espressa delega, oppure a chiunque dimostri di essere titolare di un interesse diretto, concreto, attuale all'accesso a tali informazioni.
Occorre presentare richiesta compilando il modulo online. Clicca qui per la richiesta
E' possibile consultare anche le schede in allegato.
]]>Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno compiute le pubblicazioni ed entro i 180 giorni successivi alle stesse. Contestualmente alla celebrazione, sia civile che religiosa, gli sposi dichiarano il regime patrimoniale delle famiglia da loro scelto (comunione o separazione dei beni). Tale scelta potrà essere successivamente cambiata con dichiarazione resa ad un notaio ed annotata sull'atto di matrimonio a cura dell'Ufficio di Stato Civile.
La celebrazione del matrimonio civile è regolata dagli artt. 106 e successivi del codice civile. Nel giorno stabilito, l'ufficiale di Stato Civile (il Sindaco o un suo delegato) celebra il matrimonio in Comune (Sala Consiliare) alla presenza di due testimoni, anche parenti.
E' necessario prenotare la cerimonia presso l'ufficio di Stato Civile portando con sè copia del documenti d'identificazione dei testimoni e comunicando all'ufficio la scelta del regime patrimoniale della famiglia, nonché eventuali figli naturali della coppia (da riconoscere).
Gli sposi non residenti a Santarcangelo - muniti di documento di identità e codice fiscale - devono presentare la delega rilasciata dal comune che ha effettuato le pubblicazioni.
Eventuale pagamento alla Tesoreria comunale (Intesa Sanpaolo spa).
Vedi approfondimenti nella scheda Celebrazione in comune di matrimonio civile
Annalisa Bui - tel. 0541/356.264 - Paola Borzacchiello tel. 0541/356.241
Qui sotto trovi ulteriori approfondimenti utili relativi al procedimento.
]]>I matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani o tra un cittadino italiano e un cittadino straniero dello stesso sesso possono essere trascritti nei registri di stato civile del Comune di Santarcangelo di Romagna per effetto della Direttiva emanata al riguardo dal Sindaco Alice Parma in data 12 febbraio 2015. La trascrizione potrà essere richiesta dall'interessato per i matrimoni contratti all'estero dopo tale data.
Per poter richiedere la trascrizione nei registri di stato civile del Comune di Santarcangelo di Romagna almeno uno dei due sposi deve essere cittadino italiano e risiedere nel Comune ovvero essere iscritto all'AIRE del Comune.
Relativamente alla legalizzazione dei documenti, vista la notevolissima varietà dei casi, a seconda della Nazione in cui è stato contratto il matrimonio, si suggerisce di contattare preventivamente l'Ufficio di Stato Civile.
Annalisa Bui tel. 0541/356.264 - Paola Borzacchiello tel. 0541/356.241
Direttiva del Sindaco Parma del 12 febbraio 2015 (vedi allegato)
Circolare del Ministero dell’Interno in data 7 ottobre 2014
Qui sotto sono disponibili la modulistica e gli allegati al procedimento.
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