Novità: rilascio certificati anagrafici on-line - Vai alla scheda informativa
I certificati anagrafici attestano situazioni desunte dagli archivi anagrafici, per esempio la composizione della famiglia, la residenza e la cittadinanza.
I certificati restano validi sei mesi, ma anche successivamente se l'utente dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche rispetto alla data di rilascio.
E' possibile richiedere i certificati anagrafi con una delle seguenti modalità:
Se il diretto interessato o un altro richiedente avanzano un numero elevato di richieste, è necessario presentare domanda inviando una mail a pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it (la casella accetta anche mail da indirizzi non certificati), a meno che non si utilizzi il servizio di certificazione online.
Marca da bollo da 16 euro, tranne casi di esenzione previsti dalla normativa.
Ai sensi dell'art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183 nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sostituiti da autocertificazione. Tale opportunità è estesa anche ai privati.
Giulia Razzaboni - Federica Pesaresi - Liana Bellon - Elisa Pagliarani - Patrizia Volpini - Giorgia Zani
Qui sotto sono disponibili la modulistica e gli allegati al procedimento.
]]>E' la richiesta di residenza in un comune diverso da Santarcangelo.
La richiesta va inoltrata all'Ufficio Anagrafe del comune dove si vuol chiedere la residenza.
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Sono già 179 le dichiarazioni sulla donazione degli organi raccolte dall’ufficio anagrafe comunale in soli cinque mesi. Da febbraio scorso – da quando cioè il servizio è stato attivato – i santarcangiolesi maggiorenni che hanno espresso una scelta relativa alla donazione degli organi rappresentano il 22 per cento dei cittadini che si sono recati in Comune per rinnovare la carta di identità. Numeri importanti, dunque, che confermano il valore di questa nuova opportunità messa a disposizione dei santarcangiolesi dall’amministrazione comunale: 179 persone, infatti, sulle 802 che hanno richiesto il nuovo documento di riconoscimento hanno scelto di esprimere la propria volontà. Di queste solo due cittadini hanno espresso un diniego, mentre sono ben 177 gli assensi alla donazione.
A febbraio 2017 il Comune di Santarcangelo ha aderito al Sistema informativo trapianti – il database del Centro nazionale trapianti consultabile dai medici del coordinamento trapianti 24 ore su 24 – rendendo di fatto possibile la trasmissione in tempo reale della scelta espressa dai cittadini maggiorenni nel momento in cui viene rinnovata la carta d’identità all’ufficio Anagrafe.
“L’alto numero di santarcangiolesi che in questi mesi hanno espresso una volontà sulla donazione degli organi è veramente significativo”, dichiara l’assessore ai servizi demografici, sociali e sanitari Danilo Rinaldi. “Se poi a questo dato si aggiunge il fatto che praticamente tutte le persone che hanno fatto una scelta hanno anche deciso per l’assenso alla donazione è la riprova che le campagne di sensibilizzazione e informazione su questo delicato argomento hanno trovato grande riscontro anche nella nostra città”. “Donare organi e tessuti – prosegue l’assessore Rinaldi – è un’importante scelta di solidarietà grazie alla quale si possono salvare molte vite, per questo siamo felici di poter dare il nostro contributo mettendo a disposizione la possibilità di registrare la volontà direttamente all’ufficio Anagrafe del Comune. Ci auguriamo che in futuro questo trend positivo possa non solo confermarsi ma crescere ulteriormente, a riprova del grande cuore che contraddistingue Santarcangelo”.
Per saperne di più sull’argomento è possibile consultare il portale della regione Emilia-Romagna http://salute.regione.emilia-romagna.it/trapianti o contattare il numero verde gratuito del servizio sanitario regionale 800/033033 (attivo tutti i giorni feriali dalle ore 8,30 alle ore 17,30, il sabato dalle 8,30 alle 13,30).
Solo in caso di provenienza dall’estero o di nuova iscrizione di persone cancellate da altri Comuni, il cittadino UE deve comprovare la legalità del suo soggiorno attraverso uno dei documenti previsti dall'allegato B.
A decorrere dall'11 aprile 2007 i cittadini appartenenti all'Unione Europea non hanno più l’obbligo di chiedere la carta di soggiorno. Ai sensi del Decreto legislativo 30 del 6 febbraio 2007 possono però ottenere "l'attestazione di regolarità del soggiorno", temporanea o permanente (dopo 5 anni di soggiorno in Italia - vedi moduli in allegato). Per i soggiorni inferiori a tre mesi non è invece richiesta alcuna formalità.
Al momento della dichiarazione di residenza occorre quindi portare con sé:
I cittadini stranieri devono sempre allegare copia del permesso di soggiorno o della documentazione alternativa prevista dall’allegato A.
La richiesta di iscrizione anagrafica deve essere presentata all'ufficio Anagrafe/Residenze da una persona maggiorenne, che può inoltrare domanda anche per la propria famiglia (nei casi di persone maggiorenni va presentata una delega utilizzando il modulo in allegato).
E' possibile fissare un appuntamento con l'ufficio Anagrafe/Residenze chiamando i numeri 0541/356.266 - 356.245 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12,30.
Non è infatti possibile presentare la dichiarazione di residenza per chi proviene dall'estero attraverso i servizi online.
L'eventuale domanda di iscrizione anagrafica, priva di idonea documentazione o, in alternativa, di autocertificazione, sarà dichiarata dall'ufficiale d'anagrafe: “irricevibile” (o “inammissibile”), ai sensi e con le modalità di cui all'art. 2 della legge n. 241/1990.
Maria Chiara Valeri tel. 0541/356.266 - Patrizia Volpini tel. 0541/356.245
Qui sotto sono disponibili la modulistica e gli allegati al procedimento.
]]>Gli stranieri nati in Italia che vi abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età possono acquisire la cittadinanza italiana rendendo una dichiarazione davanti all'ufficiale dello Stato civile del Comune di residenza entro il 19° anno di età.
L'interessato deve presentarsi all'ufficio di Stato civile munito di passaporto e copia di tutti i permessi di soggiorno per dimostrare l'ininterrotta residenza legale in Italia.
Paola Borzacchiello - tel. 0541/356.241
Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (art. 4, comma 2)
]]>Quando un cittadino o un nucleo familiare si trasferiscono a Santarcangelo provenendo da un altro Comune italiano devono comunicarlo all'ufficio Anagrafe/Residenze entro 20 giorni dall'inizio della dimora abituale (requisito necessario per poter inoltrare domanda di residenza).
E' possibile dichiarare la nuova residenza per tutta la famiglia o soltanto per una parte di essa, ma nel caso di più componenti maggiorenni, tutti dovranno firmare la delega all'invio della dichiarazione di cambio indirizzo.
Per famiglia si intende lo stato di famiglia anagrafico, ma ricomprende anche persone che pur non facendo parte dello stesso (cioè che hanno attualmente altre residenze) hanno legami affettivi o di parentela con il dichiarante.
Se ci si aggrega ad un nucleo familiare già esistente occorre dichiarare anche i dati anagrafici di una persona maggiorenne, meglio se si tratta dell'intestatario della scheda anagrafica al quale il Comune trasmetterà un avvio di procedimento della dichiarazione di residenza presso la sua abitazione.
Il servizio Anagrafe/Residenze accerterà d’ufficio la veridicità dei dati inseriti, anche in riferimento all’occupazione dell’immobile (si consiglia quindi di fornire più elementi possibili utili alla verifica).
Le persone che vivono nella stessa abitazione e sono parenti fanno sempre parte dello stesso stato di famiglia, per legge. In caso di cambio di residenza, è necessario indicare nell’istanza se sussistono o meno vincoli di parentela o affettivi con le persone già residenti (ad esempio se ci si trasferisce presso la compagna).
I vincoli affettivi non sono soggetti a ripensamenti: lo stato di famiglia, in questi casi, può essere separato solo in caso di cambio di residenza. I vincoli di parentela saranno in ogni caso accertati d'ufficio.
Ogni dichiarazione di residenza è registrata per legge entro 2 giorni lavorativi. La registrazione non viene effettuata se la dichiarazione è irricevibile (ad esempio se l’indirizzo è inesistente o per mancanza del permesso di soggiorno per cittadini stranieri).
Il cambio di residenza decorre dalla data della dichiarazione.
Nei 45 giorni successivi, l’ufficiale d’anagrafe avvalendosi della Polizia locale accerterà il requisito della dimora abituale. Compilando il modulo, è possibile comunicare i giorni e gli orari in cui si è reperibili, che comunque non sono vincolanti.
Il rigetto e il conseguente annullamento della variazione comporta il ripristino automatico della residenza al precedente indirizzo. Si applicano, inoltre, gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, cioè la decadenza dai benefici ottenuti e il possibile rilievo penale della falsa dichiarazione. Le dichiarazioni rivelatesi non conformi con quanto accertato saranno pertanto segnalate all’Autorità di pubblica sicurezza.
I cittadini stranieri devono allegare copia del permesso di soggiorno o della documentazione alternativa prevista dall’Allegato A.
I dichiaranti devono indicare il possesso di patente e/o veicoli. L’aggiornamento della residenza non è più previsto né sulla patente né sulla carta di circolazione (non si riceverà nessun tagliando via posta). Per consultare i propri dati occorre utilizzare i servizi online del portale dell’Automobilista.
Se cambio residenza devo rinnovare la carta di identità? NO. A seguito del cambio di residenza, per coloro che sono in possesso di una carta d'identità ancora valida non occorre rinnovarla, poichè l'indirizzo non è considerato un dato identificativo della persona.
Il cittadino che trasferisce la residenza o cambia abitazione in un nuovo immobile ha l’obbligo di regolarizzare la propria posizione relativa alla tassa sui rifiuti, presentando apposita dichiarazione. Per informazioni consultare la scheda informativa.
Il cittadino che possiede un cane deve comunicare entro 15 giorni la variazione dell'indirizzo all'Anagrafe canina. Per informazioni consultare la scheda informativa.
I cittadini possono compilare la domanda di cambio indirizzo interno al Comune in modalità online sul portale del Comune cliccando qui oppure sul portale ANPR cliccando qui
NOTA BENE: il presupposto essenziale è quello di abitare già all'indirizzo per il quale si vuol dichiarare il cambio di residenza.
E' inoltre possibile fissare un appuntamento con l'ufficio Anagrafe/Residenze chiamando i numeri 0541/356.266 - 356.245 dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 12,30.
E' però fortemente raccomandata la compilazione online della dichiarazione di cambio indirizzo.
DPR n. 223/1989
Legge n. 1228/1954
Maria Chiara Valeri tel. 0541/356.266 - Patrizia Volpini tel. 0541/356.245
]]>La legge n. 76/2016 riconosce alle coppie di conviventi di fatto – formate da persone di sesso opposto o dello stesso sesso – una serie di diritti, facoltà e reciproche responsabilità. Per conviventi di fatto si intendono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (art. 1, comma 36 legge n. 76/2016). La convivenza di fatto si istituisce con apposita dichiarazione presso il Comune di residenza.
Gli interessati possono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità e secondo il facsimile disponibile in allegato.
La dichiarazione può essere inoltrata al Comune di Santarcangelo scegliendo una delle seguenti modalità:
In caso di invio telematico (e-mail o pec) è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:
A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l'ufficio Anagrafe procederà entro i due giorni successivi, a registrare la decorrenza della convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
Dal momento della registrazione (entro i due giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.
L'ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza de requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016).
Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, lo stesso ufficio Anagrafe non effettuerà la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”.
Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
E’ esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.
In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall'avvocato che ha redatto l'atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.
Il contratto può contenere:
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
Il contratto di convivenza si risolve per:
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento.
In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 secondo comma del c.c.” (in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
Il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le Altre categorie previste dall’art. 433 cc. non siano in grado di farlo. In base all’articolo citato i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.
Maria Chiara Valeri tel. 0541/356.266 - Patrizia Volpini tel. 0541/356.245
Legge 20 maggio 2016, n. 76
Qui sotto sono disponibili la modulistica e gli allegati relativi al procedimento.
]]>La città di Santarcangelo ha un nuovo stradario comunale conforme alle disposizioni Istat che prevedono l’istituzione di un registro toponomastico unico a livello nazionale, l’Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (Anncsu). Le operazioni di aggiornamento, particolarmente importanti anche in vista del passaggio all’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), hanno impegnato gli uffici comunali per alcuni mesi al fine di correggere i disallineamenti riscontrati tra i dati catastali, comunali e di censimento.
I servizi demografici e di pianificazione territoriale hanno quindi effettuato una ricognizione complessiva delle denominazioni delle vie esistenti sul territorio comunale, da cui è emersa la necessità di riallinearne all’incirca 200. Oltre alla corretta indicazione delle vie, lo stradario aggiornato e completo riporta l’inizio e la fine di ogni strada, nonché la località del territorio comunale in cui la stessa è collocata. Le strade vengono classificate anche in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, oltre che in riferimento al perimetro urbano ed extraurbano. Tutte le operazioni di trasmissione ed elaborazione degli stradari comunali e dei numeri civici sono effettuate utilizzando Sister, il Portale dei Comuni messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo le regole di standardizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ciascuna denominazione dello stradario deve identificare in maniera inequivocabile la persona, la data o il luogo geografico a cui si riferisce. Quindi “via Lamarmora A.” diventa ad esempio “via Alfonso Lamarmora” (con il nome di battesimo scritto per esteso e a precedere il cognome), mentre “via Giovanni Paolo II” si scriverà “via Giovanni Paolo Secondo”.
L’amministrazione comunale dispone dunque di una banca dati aggiornata e standardizzata a cui d’ora in avanti potranno far riferimento cittadini e istituzioni pubbliche. Poiché le modifiche apportate sono in sostanza adeguamenti alla normativa vigente, non è necessaria alcuna rettifica degli indirizzi di residenza sui documenti di identità delle persone e neppure sostituire nell’immediato la relativa segnaletica stradale che potrà essere resa conforme al nuovo stradario quando si renderà necessario sostituire il cartello indicante la via.
Prosegue il percorso di semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti amministrativi del Comune di Santarcangelo che da oggi, infatti, non richiederà più il pagamento dei diritti di segreteria al momento del rilascio di certificati anagrafici e autentiche sia in carta semplice (0,25 euro) che in marca da bollo (0,50 euro), mentre è operativo già da qualche settimana il sistema per i pagamenti elettronici pagoPA. Intanto continuano a crescere le richieste di certificati online che segnano un aumento del 65 per cento rispetto allo scorso anno.
Con l’approvazione del bilancio di previsione nella seduta del Consiglio comunale dello scorso 30 marzo, l’Amministrazione comunale ha infatti abolito i diritti di segreteria, e modificato quelli per il rilascio della carta di identità cartacea, il cui costo passa da 5,40 a 5 euro. Restano invece invariate le tariffe per i certificati storici precedenti al 2000 e il costo per la carta di identità elettronica pari a 22 euro.
“La decisione di abolire i diritti di segreteria ha l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto dallo Sportello al Cittadino – afferma l’assessore ai Servizi demografici Danilo Rinaldi – con uno snellimento delle procedure e un’accelerazione dei processi di digitalizzazione favorendo la richiesta dei certificati elettronici per via telematica. A fronte di un mancato introito annuale di circa 1.000 euro, l’abolizione dei diritti di segreteria ridurrà anche il maneggio di denaro in contante, tenuto conto che già da tempo il costo della carta d’identità elettronica può essere pagato con il Pos.
“Si tratta di un processo di innovazione iniziato già a luglio 2020 – prosegue l’assessore Rinaldi – con l’attivazione della piattaforma SMART ANPR per la richiesta e la stampa dei certificati anagrafici direttamente online. Accedendo all’area riservata con le credenziali Spid e CIE, i cittadini hanno infatti la possibilità di consultare la propria posizione anagrafica e stampare i certificati firmati digitalmente, per i quali l’Amministrazione comunale aveva già abolito i diritti di segreteria”.
Un servizio che, come confermano i dati, è stato particolarmente apprezzato e utilizzato dai santarcangiolesi: se la media mensile dei certificati richiesti online nel secondo semestre del 2020 – quando è stato attivato il servizio – era di circa 175, nei primi tre mesi dell’anno in corso la media passa a 290 certificati mensili ottenuti tramite la piattaforma, con un aumento del 65 per cento.
A fronte dell’aumento dei certificati on line, contestualmente si registra una diminuzione dei certificati rilasciati direttamente dallo Sportello al Cittadino: una riduzione pari al 13 per cento (calcolata sempre sulle richieste mensili), sicuramente motivata dalle disposizioni per il contenimento della diffusione del Covid-19, ma anche dall’introduzione della nuova modalità per la richiesta dei certificati online.
Sempre con l’obiettivo di digitalizzazione e semplificazione, l’Amministrazione comunale ha aderito anche al circuito pagoPA, il sistema di pagamenti elettronici verso la Pubblica Amministrazione stabilito dall’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid) e realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso gli enti pubblici. Il bollettino pagoPA può essere pagato con la modalità più comoda al cittadino: da quelle digitali - come l’app IO, il portale dei pagamenti del Comune di Santarcangelo, le piattaforme home banking - a quelle più tradizionali come gli sportelli postali o bancari, le ricevitorie o i supermercati abilitati. Il primo bollettino pagoPA inviato già nelle scorse settimane dal Comune di Santarcangelo è quello per il canone di illuminazione votiva, inviato a circa 3.000 utenze.
Tutte le informazioni sul sistema pagoPA, sul rilascio dei certificati online e delle credenziali Spid o CIE e sui servizi online attivati dall’Amministrazione comunale sono pubblicate nella sezione del sito internet istituzionale: www.comune.santarcangelo.rn.it/servizi-online.
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