La legge n. 76/2016 riconosce alle coppie di conviventi di fatto – formate da persone di sesso opposto o dello stesso sesso – una serie di diritti, facoltà e reciproche responsabilità. Per conviventi di fatto si intendono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile” (art. 1, comma 36 legge n. 76/2016). La convivenza di fatto si istituisce con apposita dichiarazione presso il Comune di residenza.
Gli interessati possono presentare un'apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi, unitamente alla copia dei rispettivi documenti di identità e secondo il facsimile disponibile in allegato.
La dichiarazione può essere inoltrata al Comune di Santarcangelo scegliendo una delle seguenti modalità:
In caso di invio telematico (e-mail o pec) è necessario che venga rispettata una delle seguenti condizioni:
A seguito della dichiarazione resa con le modalità di cui sopra, l'ufficio Anagrafe procederà entro i due giorni successivi, a registrare la decorrenza della convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa.
Dal momento della registrazione (entro i due giorni lavorativi successivi), si potranno ottenere il rilascio di un certificato attestante la costituzione della convivenza di fatto.
L'ufficio Anagrafe provvederà in ogni caso ad accertare la sussistenza de requisiti previsti per l'istituzione della convivenza di fatto (assenza impedimenti e stabile convivenza di cui all'art. 36 della Legge n. 76/2016).
Qualora trascorsi 45 giorni dalla presentazione della dichiarazione resa o inviata, lo stesso ufficio Anagrafe non effettuerà la comunicazione dei requisiti mancanti, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990, la registrazione della convivenza di fatto si intenderà confermata.
I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni comunque non oltre i cinque anni.
Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto”.
Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
E’ esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.
In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite nell’individuazione del danno risarcibile si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Ai fini dell'opponibilità ai terzi e al rilascio della certificazione anagrafica, il contratto di convivenza deve essere trasmesso dal notaio o dall'avvocato che ha redatto l'atto in forma pubblica o che ha autenticato le sottoscrizioni dei conviventi di fatto, al comune di residenza di questi ultimi entro dieci giorni.
Il contratto può contenere:
Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:
Il contratto di convivenza si risolve per:
La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno o non sia in grado di mantenere al proprio mantenimento.
In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 secondo comma del c.c.” (in proporzione dei bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
Il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le Altre categorie previste dall’art. 433 cc. non siano in grado di farlo. In base all’articolo citato i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.
Maria Chiara Valeri tel. 0541/356.266 - Patrizia Volpini tel. 0541/356.245
Legge 20 maggio 2016, n. 76
Qui sotto sono disponibili la modulistica e gli allegati relativi al procedimento.
]]>Il regime patrimoniale della famiglia in mancanza di diversa convenzione è costituito dalla comunione dei beni. Contestualmente alla celebrazione, sia civile che religiosa, del matrimonio, gli sposi dichiarano il regime patrimoniale da loro scelto (comunione o separazione dei beni). Tale scelta potrà essere successivamente cambiata con dichiarazione resa ad un Notaio, che la invierà all'Ufficio di Stato civile del comune dove è stato celebrato il matrimonio. L'Ufficio provvede all'annotazione a margine dell'atto.
Occorre presentare dichiarazione verbale all'Ufficiale dello Stato Civile o al Parroco celebrante il matrimonio.
In caso di dichiarazione successiva al matrimonio (in tal caso occorre fornire al notaio un estratto dell'atto di matrimonio), la dichiarazione viene registrata tramite atto notarile.
Annalisa Bui tel. 0541/356.264 - Paola Borzacchiello tel. 0541/356.241
]]>Con il termine "pubblicazione di matrimonio" s'intende il procedimento con il quale l'Ufficiale dello Stato Civile accerta che non vi siano impedimenti alla celebrazione del matrimonio. La pubblicazione dev'essere richiesta all'Ufficio di Stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi, anche in caso di matrimonio religioso.
È importante che almeno uno dei futuri sposi si rivolga personalmente all'Ufficio di Stato Civile, per fornire le informazioni necessarie, con anticipo di almeno un mese rispetto alla data prevista per il matrimonio. Sarà cura dell'ufficio competente procurarasi la documentazione necessaria. In tale sede, in caso di matrimonio civile, viene concordata la data del matrimonio e indicata la scelta del regime patrimoniale. Il conseguente atto di pubblicazione deve rimanere affisso all'Albo Pretorio del Comune di residenza di entrambi gli sposi per 8 giorni consecutivi. Il certificato di eseguite pubblicazioni è rilasciato a partire dal quarto giorno successivo all'affissione ed è valido 180 giorni.
Aver compiuto i 18 anni, oppure i 16 anni con l'autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. Almeno uno degli sposi dev'essere residente a Santarcangelo ed entrambi essere di stato civile libero.
Per il matrimonio religioso gli interessati devono presentare la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro di culto. Lo straniero che intenda contrarre matrimonio civile deve presentare il nulla osta al matrimonio previsto dall'art.116 C.C. rilasciato dalla competente autorità consolare.
Marca da bollo da 16 euro per l'atto di pubblicazione.
Annalisa Bui tel 0541/356.264 - Paola Borzacchiello tel. 0541/356.241
Titolo VI Codice Civile
Titolo VII D.P.R. 396/2000
Qui sotto sono disponibili la modulistica e gli allegati al procedimento.
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