L'ex articolo 120 del TULPS disciplina la vidimazione dei registri di pubblica sicurezza, mentre l'ex articolo 128 del TULPS quelli per la vendita di cose antiche e usate.
Il titolare dell'esercizio dovrà presentare una autodichiarazione in materia di tenuta dei registri, come da modello allegato, in duplice copia. La copia che sarà restituita dovrà essere allegata come parte integrante e sostanziale al registro stesso.
Sergio Colella - tel. 0541/356.303
Qui sotto trovi la modulistica relativa al procedimento.
]]>A decorrere dal 1 gennaio 2014 è stata istituita in tutti i Comuni la nuova Tassa sui Rifiuti (TARI), in sostituzione della Tassa per lo Smaltimento Rifiuti (ex Tarsu) che è rimasta in vigore fino al 2013.
Chiunque possieda o detenga locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti è tenuto alla presentazione della dichiarazione TARI e al pagamento della relativa Tassa.
Coloro che avevano già presentato la dichiarazione ai fini Tarsu o che avevano ricevuto un provvedimento di accertamento, non hanno un nuovo obbligo dichiarativo, qualora le condizioni siano rimaste invariate.
La dichiarazione Tari deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali o aree oppure dalla data in cui è avvenuta un’eventuale variazione (superficie, indirizzo, ecc.).
E' possibile presentare la dichiarazione TARI in modalità online cliccando qui, oppure compilare il modulo in allegato prendendo contatti con l'Ufficio Tributi.
Il medesimo termine di 90 giorni vale anche qualora si verifichi la cessazione dell’occupazione o detenzione dei locali in precedenza dichiarati. Contestualmente alla cessazione della tassa smaltimento dei rifiuti occorre riconsegnare la chiavetta per il conferimento dei rifiuti.
E' possibile presentare la cessazione TARI in modalità online cliccando qui, oppure compilare il modulo in allegato prendendo contatti con l'Ufficio Tributi.
Per quanto riguarda l’applicazione tariffaria, la Tari delle utenze non domestiche è modulata tenendo conto delle trenta categorie previste dal DPR 158/1999 correlate alla loro potenziale produzione di rifiuti.
Con Delibera di Consiglio n. 21 del 27/04/2023 sono state approvate le seguenti tariffe:
Cat. | Descrizione | Tariffa fissa (€/mq) |
Tariffa variabile (€/mq) |
Tariffa 2023 (€/mq) |
1 | Musei, biblioteche, scuole, enti, associazioni, luoghi di culto | € 0,57 | € 1,34 | 1,91 € |
2 | Cinematografi e teatri | € 0,33 | € 0,78 | 1,11 € |
3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta | € 0,54 | € 1,27 | 1,81 € |
4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi | € 0,74 | € 1,75 | 2,49 € |
5 | Stabilimenti balneari | € 0,46 | € 1,08 | 1,54 € |
6 | Esposizioni, autosaloni | € 0,46 | € 1,10 | 1,56 € |
7 | Alberghi con ristorante | € 1,48 | € 3,50 | 4,97 € |
8 | Alberghi senza ristorante, B&B, affittacamere | € 0,97 | € 2,31 | 3,28 € |
9 | Case di cura e riposo | € 0,96 | € 2,26 | 3,22 € |
10 | Ospedale | € 1,01 | € 2,40 | 3,42 € |
11 | Uffici, agenzie | € 1,37 | € 3,24 | 4,61 € |
12 | Banche, poste, istituti di credito e studi professionali | € 0,55 | € 1,31 | 1,86 € |
13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | € 1,27 | € 3,00 | 4,27 € |
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | € 1,62 | € 3,84 | 5,46 € |
15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato | € 0,75 | € 1,77 | 2,52 € |
16 | Banchi di mercato beni durevoli | € 1,51 | € 3,57 | 5,08 € |
17 | Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista, palestra | € 1,16 | € 2,74 | 3,90 € |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | € 0,83 | € 1,98 | 2,81 € |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | € 1,13 | € 2,66 | 3,79 € |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | € 0,78 | € 1,84 | 2,62 € |
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | € 0,74 | € 1,74 | 2,48 € |
22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub | € 5,02 | € 11,87 | 16,89 € |
23 | Mense, birrerie, hamburgherie | € 4,37 | € 10,34 | 14,71 € |
24 | Bar, caffè, pasticceria, gelateria | € 3,57 | € 8,43 | 12,00 € |
25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | € 2,32 | € 5,49 | 7,81 € |
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | € 2,11 | € 4,99 | 7,10 € |
27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticcerie, pizza al taglio | € 6,46 | € 15,27 | 21,73 € |
28 | Ipermercati di generi misti | € 1,94 | € 4,58 | 6,52 € |
29 | Banchi di mercato genere alimentari | € 4,70 | € 11,11 | 15,80 € |
30 | Discoteche, night-club | € 1,53 | € 3,61 | 5,14 € |
A questi importi occorre aggiungere l’addizionale provinciale pari al 5%.
Le utenze non domestiche possono beneficiare di diverse agevolazioni qualora nei medesimi locali e aree avvenga la contestuale produzione di rifiuti speciali, tossici e nocivi, e rifiuti urbani. Per poter usufruire di tale decurtazione è necessario farne apposita richiesta e presentare la prescritta documentazione. In ogni caso, per ulteriori specifiche, si invitano i contribuenti a prendere contatti direttamente con l’Ufficio Tributi che sarà in grado di fornire tutte le indicazioni necessarie.
Quando invece ci si avvale di soggetti terzi, diversi da Hera, per la raccolta e il recupero di rifiuti urbani, è necessario presentare ogni anno entro il 31 gennaio , un’apposita richiesta di riduzione, utilizzando il modulo “Richiesta di riduzione per avvio al riciclo”.
Per quanto riguarda le aree scoperte, sono assoggettate al tributo le sole aree operative (come avveniva con la Tarsu) alle quali sarà applicata la medesima tariffa prevista per i locali coperti.
Le scadenze per il pagamento saranno 16 settembre per la prima rata e 16 dicembre per la seconda rata. Gli avvisi di pagamento saranno spediti direttamente dal Comune tramite comunicazioni per posta ordinaria.
Per tutte le informazioni relative ai servizi di raccolta differenziata per attività commerciali e operatori dei mercati clicca qui
Alessia Magnani tel. 0541/356.273 - Angelica Garattoni tel. 0541/356.251
Qui sotto sono disponibili la modulistica e gli allegati al procedimento.
]]>Le aziende che operano sul territorio dell'Unione di Comuni Valmarecchia possono richiedere l'installazione di una pre-insegna (mezzo pubbliciatario di forma rettangolare e dimensioni contenute entro i seguenti limiti: 1 m - 1,5 m per 0,20 - 0,30 m) finalizzata alla publicizzazione direzionale della sede in modo da facilitare il reperimento della stessa.
Sul territorio del Comune di Santarcangelo sono già disponibili gli impianti per l'installazione di pre-insegne per la pubblicità delle aziende gestite dalla ditta Cibra di San Maurizio Canavese di Torino (che si è aggiudicata l'appalto indetto dall'amministrazione comunale).
Ogni impianto pubblicitario non può contenere più di sei insegne di formato standardizzato ed uniforme sull’intero territorio comunale.
Le aziende interessate ad installare delle pre-insegne sul territorio comunale sono tenute a pagare un'unica somma comprensiva di autorizzazioni, fornitura ed installazione, manutenzione e imposta di pubblicità.
Il canone annuo per ogni pre-insegna è di 253,41 euro + iva.
Gli interessati si devono rivolgere alla Cibra Pubblicità s.r.l., che si è aggiudicata l'appalto indetto dall'amministrazione comunale.
]]>Deve essere comunicata entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio o della reintestazione dell'autorizzazione al Comune, il quale verifica la sussistenza del documento. L'obbligo della presentazione del DURC si applica anche agli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno ottenuto il rilascio o la reintestazione dell'autorizzazione precedentemente all'entrata in vigore dell L.R. 1/2011.
L’operatore del commercio su area pubblica dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno una autodichiarazione relativamente la sussistenza nei propri confronti della regolarità contributiva per l’esercizio dell’attività di commerci al dettaglio su aree pubbliche come disposto dalla Legge Regionale n. 1/2011, come da modello allegato.
Sergio Colella tel. 0541/356.303 - Sonia Attadia tel. 0541/356.283
L.R. 1/2011 - “Presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche”
Qui sotto trovi la modulistica relativa al procedimento.
]]>La Giunta comunale ha approvato la proroga delle occupazioni di suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi, dell'artigianato produttivo e delle attività economiche fino al 30 giugno 2022.
Sulla base del disciplinare approvato dall’Amministrazione comunale nel 2020 per l’utilizzo degli spazi pubblici per assicurare il distanziamento interpersonale, aggiornato alla luce delle recenti norme di carattere nazionale che consentono di sfruttare la procedura semplificata fino a fine giugno, la Giunta ha previsto la proroga automatica per altri tre mesi delle concessioni in scadenza al 31 marzo.
Sono ricompresi nel provvedimento:
Quindi le concessione scadenti al 31 marzo 2022 sono prorogate al 30 giugno 2022 senza necessità di ulteriori comunicazioni da parte degli esercenti, tranne che nei seguenti casi:
Anche chi non ha in essere un'autorizzazione e intende presentare nuova istanza, beneficia della modalità semplificata fino al 30 giugno 2022.
Poiché fino al 30 giugno sono prorogate a livello nazionale solamente le procedure semplificate, dal 1° aprile sarà dovuto il pagamento del canone unico dal momento che l’esenzione, resa possibile dai ristori governativi, termina il 31 marzo.
In considerazione del fatto che l’effettivo pagamento del canone – per decisione dell’Amministrazione comunale – è posticipato al 31 dicembre, la Giunta si riserva di adottare eventuali provvedimenti in merito, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e attraverso un percorso di confronto con le associazioni di categoria anche rispetto ad altre politiche da attuare sul fronte di tutte le attività economiche.
Paola Tinti - tel. 0541/356.281
Qui sotto sono disponibili gli allegati e la modulistica relativi al procedimento.
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Il Consiglio Comunale con atto n. 63 del 28/10/2019 ha approvato il Regolamento per la promozione e valorizzazione delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici e la Giunta con atto n.141 del 14/11/2019 ha istituito l’Albo delle Botteghe Storiche e dei Mercato Storici del Comune di Santarcangelo di Romagna, con la finalità di promuovere, valorizzare e sostenere le botteghe storiche tradizionalmente presenti sul territorio comunale, che rivestono particolare valore storico, artistico, architettonico e ambientale, rappresentando una risorsa preziosa per la città, anche sotto il profilo dell’attrattività turistica, in quanto testimonianza della storia, dell’arte, della cultura locale e della tradizione imprenditoriale.
Possono assumere la qualifica di Bottega Storica:
Ai fini dell'iscrizione all’Albo, le attività devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
Si raccomanda la massima attenzione nella compilazione dei moduli di domanda affinché emergano chiaramente le caratterisiche indicate nei punti 1), 2) e 3).
Lo status di “Bottega Storica” è legato al mantenimento delle caratteristiche sopra indicate.
Lo status di “Bottega Storica” comporta l’utilizzo dell’apposito marchio (nelle targhe, insegne, vetrofanie e nella pubblicità) nel rispetto delle specifiche tecniche definite dalla Regione Emilia Romagna con Del. n. 22 del 19/01/2009 e la possibilità di accedere alle eventuali agevolazioni previste dal Comune per tali attività.
La domanda di iscrizione all’Albo delle Botteghe Storiche deve essere compilata sull’apposita modulistica, scaricabile in questa pagina ed inviata tramite PEC al seguente indirizzo: suap.valmarecchia@legalmail.it.
Nella domanda il richiedente deve dichiarare espressamente di impegnarsi, in caso ottenga l’iscrizione all’Albo, a mantenere le caratteristiche morfologiche dei locali, delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo interno ed esterno presenti al momento dell’iscrizione, che conferiscono all’attività l’interesse storico, artistico, architettonico ambientale e/o culturale.
Per informazioni e/o chiarimenti è possible rivolgersi a:
Sportello Unico Attivita’ Produttive SUAP
Via Giovanni Pascoli 2 - Santarcangelo di Romagna
e-mail: suap@vallemarecchia.it
Per consultare l'albo delle Botteghe Storiche del Comune di Santarcangelo clicca qui
Legge regionale 10 marzo 2008, n. 5
Regolamento per la promozione e valorizzazione delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici (Approvato con DC comunale n. 63 del 28/10/2019.
Istituzione dell'albo delle Botteghe Storiche e dei Mercati Storici. Criteri e modalità di iscrizione (Delibera di Giunta n.141 del 14/11/2019)
Qui sotto trovi la modulistica relativa al procedimento.
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Per mezzi pubblicitari si intendono le insegne di esercizio, e gli strumenti di pubblicità esterna permanenti o temporanei quali striscioni, stendardi, totem, cavalletti ed altri mezzi di analoga natura in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
L’installazione di mezzo pubblicitario permanente, temporaneo o su cantieri edili oppure la modifica di un mezzo pubblicitario esistente, sono soggetti a SCIA allo Sportello Unico Attività Produttive.
I mezzi pubblicitari fissi installati previa SCIA hanno validità triennale come previsto dall’art. 53 del D.P.R. n. 495/1992. Si intendono tacitamente rinnovate qualora non intervengano modifiche sostanziali.
In caso di esposizione di messaggi pubblicitari non soggette ad autorizzazione, è necessario compilare la comunicazione di occupazione/esposizione, e presentarla al Servizio Fiscalità Locale. Analoga comunicazione dovrà essere presentata in caso di cessazione o di subentro.
Diritti di istruttoria pari a 20 euro, da versare con le seguenti modalità:
Bonifico bancario alla Tesoreria Unione di Comuni (Banca di credito Cooperativo Valmarecchia - Villa Verucchio) | IBAN: IT 41 L 08995 68100 012000028115 |
C/C postale n. 97366561 intestazione Unione di Comuni Valmarecchia-Servizio Tesoreria | Nella causale si prega di indicare oltre il tipo di pratica anche il Comune dove si svolge l’attività per la quale viene presentata la pratica |
Sergio Colella - tel. 0541/356.303
nazionale |
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comunale |
E' la richiesta da inviare allo Sportello Unico almeno 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione per la partecipazione. Con un’istanza è possibile richiedere la partecipazione a più manifestazioni/fiere.
NOTA SU BALCONI FIORITI - La manifestazione Balconi Fioriti è una mostra mercato (art. 3 comma 1° lett. c Legge Regionale n.12 del 25.2.2000) la cui gestione è stata affidata per il triennio 2018-20 alla società Blu Nautilus Srl che si è aggiudicata il relativo bando pubblico. Pertanto chi desidera partecipare non deve presentare domanda al Suap, bensì contattare Blu Nautilus (tel. 0541/53291).
Occorre trasmettere la richiesta almeno 60 giorni prima dell’inizio della manifestazione allo Sportello Unico per le Imprese.
1 marca da bollo del valore corrente sull’istanza
L'art. 7 della parte specifica relativa al Comune di Santarcangelo del Regolamento delle attività di commercio su aree pubbliche che si svolgono nei comuni dell'Unione Valmarecchia (approvato con delibera di Consiglio dell'Unione Valmarecchia n. 27 del 26.9.2017), disciplina l’occupazione di suolo pubblico, ai fini espositivi e /o di vendita, negli spazi antistanti il proprio esercizio di vendita, da parte degli operatori di commercio fisso.
In particolare all’interno delle aree individuate per lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche è consentita l’occupazione di suolo pubblico, da parte degli operatori di commercio fisso nel limite del 15% dei posteggi previsti per ogni singola manifestazione; nello stabilire il numero delle autorizzazioni rilasciabili non sono prese in considerazione i posteggi previsti all’interno delle aree specializzate. Ai fini dell'attività di vendita gli operatori devono essere titolari di autorizzazione di commercio su area pubblica. Per la sola Fiera di San Michele il numero delle autorizzazioni rilasciabili agli operatori di commercio fisso viene incrementato di ulteriori 20 unità , oltre alla percentuale sopra indicata.
L’assegnazione dei posteggi avviene, previa richiesta da presentare entro 30 giorni prima della manifestazione, sulla base dei seguenti criteri:
Occorre trasmettere la richiesta almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione allo Sportello Unico per le Imprese.
1 marca da bollo del valore corrente sull’istanza
Sergio Colella - tel. 0541/356.303
]]>L’art. 4 D.Lgs. 114/98, c. 1, lett. d), definisce esercizi di vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
Ai sensi dell’art. 4 cit., lettera c), per superficie di vendita di un esercizio commerciale deve intendersi l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. L’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai due settori merceologici: alimentare e non alimentare.
Il D.Lgs. 114/98 non si applica alle attività di rivendita di giornali e riviste, alle farmacie, alle rivendite di generi di monopolio, ai distributori di carburante, alle associazioni dei produttori ortofrutticoli, ai produttori agricoli singoli o associati, agli artigiani per la vendita dei loro prodotti nei locali di produzione o adiacenti, ai pescatori e ai cacciatori che vendono al pubblico i prodotti della loro attività, a chi vende o espone le proprie opere dell’ingegno, alla vendita dei beni di fallimento, alla vendita durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e agli enti pubblici che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo di propria o altrui elaborazione concernenti l’oggetto della loro attività; tali attività sono infatti regolate da diverse e specifiche normative.
L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) cit., di un esercizio di vicinato sono soggetti a SCIA al Comune competente per territorio e possono essere effettuati immediatamente.
Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:
Diritti di istruttoria pari a 20 euro, da versare con le seguenti modalità:
Bonifico bancario alla Tesoreria Unione di Comuni (Banca di credito Cooperativo Valmarecchia - Villa Verucchio) | IBAN: IT 41 L 08995 68100 012000028115 |
C/C postale n. 97366561 intestazione Unione di Comuni Valmarecchia-Servizio Tesoreria | Nella causale si prega di indicare oltre il tipo di pratica anche il Comune dove si svolge l’attività per la quale viene presentata la pratica |
Sergio Colella tel. 0541/356.303 - Sonia Attadia tel. 0541/356.283
nazionale |
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regionale |
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Qui sotto trovi la modulistica relativa al procedimento
]]>Che cos'è
E’ la comunicazione da presentare da coloro che sono già titolari di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico temporanea ed intendono proseguire con la stessa, mantenendo le stesse condizioni con cui è stata autorizzata originariamente.
Occorre comunicare al Comune l'intenzione di proseguire con l’occupazione di suolo pubblico, così come autorizzata. E' possibile utilizzare il modulo in allegato.
Responsabile del procedimento
Sergio Colella - tel. 0541/356.303
]]>La spunta è l'assegnazione provvisoria dei posteggi di mercato o fiera temporaneamente non occupati dai titolari. Coloro che intendono presenziare alle operazioni di spunta, al fine di poter essere ammessi alla vendita all'interno di un mercato in caso di assenza dei titolari di un posteggio, devono presentare apposita comunicazione.
Comunicare al Comune l'intenzione di partecipare in "spunta" ai mercati e alle fiere, come previsto dalla deliberazione di G.R. n. 485/2013.
Sergio Colella - tel. 0541/356.303
L’art. 27 del D.Lgs. 114/98 definisce commercio sulle aree pubbliche “l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte”. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata
ad uso pubblico.
Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
L’attività di vendita in forma itinerante può essere svolta nella Regione Emilia-Romagna dagli operatori titolari di:
Per autorizzazioni sia di tipo “A” che di tipo “B”:
Solo per autorizzazioni di tipo “B”: residenza nel Comune di esercizio dell’attività (in caso di società di persone: sede legale nel Comune di esercizio dell’attività).
L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
L’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica con posteggio in concessione per 10 anni è soggetto ad autorizzazione amministrativa di tipo “A” con contestuale concessione di suolo pubblico. Il rilascio di tale autorizzazione compete al Comune sede del posteggio assegnato in base al Piano delle aree approvato dal Consiglio comunale. Il posteggio può essere assegnato per l’attività con strutture fisse ancorate al suolo o per l’attività con strutture mobili. In caso di attività con strutture fisse, occorre richiedere la disponibilità dell’area e la concessione edilizia sia in caso di nuova apertura che in caso di ampliamento.
L’esercizio dell’attività di commercio in forma itinerante è soggetto ad autorizzazione amministrativa di tipo “B”. L’autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell’ambito della Regione cui appartiene il comune che l’ha rilasciata, sia nell’ambito delle altre Regioni del territorio nazionale.
L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.
Per svolgere l’attività di commercio su aree pubbliche è necessario presentare apposita richiesta, nella quale l’interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4 del D.Lgs. 1998; che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 (antimafia) e, solo per la vendita di prodotti alimentari, di essere in possesso dei requisiti professionali.
Bonifico bancario alla Tesoreria Unione di Comuni (Banca di credito Cooperativo Valmarecchia - Villa Verucchio) | IBAN: IT 41 L 08995 68100 012000028115 |
C/C postale n. 97366561 intestazione Unione di Comuni Valmarecchia-Servizio Tesoreria | Nella causale si prega di indicare oltre il tipo di pratica anche il Comune dove si svolge l’attività per la quale viene presentata la pratica |
nazionale |
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regionale |
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circolari e indicazioni operative |
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normativa di settore |
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Sergio Colella - tel. 0541/356.303
]]>Per commercio elettronico s’intende il commercio di beni realizzato attraverso Internet, mediante l’utilizzo di un sito web. Questa forma di commercio rientra nella definizione di contratto a distanza dettata dal Codice del Consumo (d.lgs 6 settembre 2005, n. 206). Si tratta del contratto avente ad oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o piu' tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.
Al commercio elettronico si applicano quindi le disposizioni del Codice del Consumo e in particolare gli artt. da 50 a 61 e l’art. 68 del Codice, nonché per gli aspetti non disciplinati da esso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 recante attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, Ai contratti a distanza si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio.
Se l’attività di commercio rientra nel settore alimentare è necessario presentare notifica sanitaria al SUAP competente prima dell’inizio dell’attività. L’attività di vendita di generi alimentari è infatti, soggetta a un obbligo di registrazione presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL competente per territorio. Si tratta di un adempimento imposto dalla disciplina comunitaria sull’igiene degli alimenti e dei prodotti di origine animale (Reg. CE n. 852/2004).
L’avvio, il subingresso, le variazioni (di sede, di settore merceologico e/o di sito web) e la cessazione sono soggetti a SCIA al Comune competente per territorio e possono essere effettuati immediatamente.
Nella SCIA il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del D.Lgs 59/2010;
b) che non sussistono nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.5.1995, n. 575" (antimafia).
I diritti di istruttoria pari a 20 euro possono essere versati con le seguenti modalità:
Nella causale si prega di indicare oltre il tipo di pratica anche il Comune dove si svolge l’attività per la quale viene presentata la pratica
Paola Tinti - tel. 0541/356.281
Qui trovi la modulistica relativa al procedimento.
]]>L'esercizio di bed and brekfast è un'attività ricettiva svolta nella propria abitazione e che rende disponibile al cliente un servizio di alloggio e prima colazione. Possono inoltre esercitare l'attività, coloro che sono in possesso di un'abitazione per diritto d'uso, usufrutto, comodato o contratto di locazione.
Le stanze destinate a questa attività, al massimo 3 e con un massimo di 6 posti letto (più un eventuale letto per i minori di 12 anni), devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo. Nel caso sia utilizzata per l'accoglienza più di una stanza, dovrà essere garantita la disponibilità di due servizi igienici.
L'esercizio del B&B, non costituisce cambio di destinazione d'uso residenziale dell'unità immobiliare e comporta, per i proprietari o possessori, l'obbligo di residenza e dimora nella medesima. L'attività deve avere un carattere saltuario, con l'obbligo che il periodo complessivo di attività, nell'arco dell'anno, non superi le 120 giornate o, in alternativa, 500 pernottamenti sempre nell'arco dell'anno solare.
Il cittadino che vuole esercitare questa l'attività, deve presentare la segnalazione certificata d'inizio attività al SUAP, anche in caso di subentro. Non occorre l'iscrizione al Registro delle Imprese e l'attività non è soggetta all'applicazione dell'IVA e al conseguente obbligo di apertura di partita IVA.
L'esercente è tenuto a:
E' compito della Provincia redigere annualmente l'elenco delle attività ricettive, provvedere alla sua pubblicazione, svolgere l'attività di controllo e sanzionatoria in materia di prezzi.
E' compito del SUAP la verifica del possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività.
La Regione non assegna finanziamenti per interventi strutturali per l'esercizio dell'attività di B&B.
Per esercitare l'attività non è obbligatoria la frequenza di corsi regionali.
Costi
I diritti di istruttoria pari a 20 euro possono essere versati con le seguenti modalità:
Nella causale si prega di indicare oltre il tipo di pratica anche il Comune dove si svolge l’attività per la quale viene presentata la pratica.