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Servizio attivo

Il servizio è volto ad ottenere la restituzione di veicolo a seguito di un provvedimento di sequestro ex art. 214-bis Codice della Strada

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Materie del servizio

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A chi è rivolto

Il servizio è rivolto al destinatario del verbale di violazione oppure al proprietario/obbligato in solido (art. 196 C.d.S.) del veicolo sottoposto a sequestro.

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Descrizione

Nell’ipotesi in cui il codice della strada prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l’organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
In questi casi, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l’obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità e di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza dell’organo di polizia che ha accertato la violazione.

All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis.

Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall’organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per l'annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell'annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli e al PRA.

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Come fare

Per ottenere la restituzione del veicolo (ed il relativo documento di circolazione) occorre fissare un appuntamento con l’ufficio verbali che verificherà l’idoneità del documento attestante il dissequestro (ad es. sentenza del tribunale).

Veicolo sequestrato per circolazione senza copertura assicurativa
In caso di Sequestro del veicolo per violazione art. 193 c. 2 C.d.S. (veicolo privo di copertura assicurativa) nel rispetto dei casi e dei termini previste dalla normativa, sarà possibile ottenere il dissequestro se l’interessato:

  • ha provveduto a stipulare polizza di assicurazione RC per almeno 6 mesi;
  • ha effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione e garantisce l’avvenuto pagamento di eventuali spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo.

In caso di veicolo da demolire:

  • l’interessato ha chiesto l’autorizzazione alla rottamazione del veicolo, entro i prescritti 30 giorni dalla contestazione, e ha versato la cauzione di € 866,00 di cui verrà restituita la somma di € 433,00 dietro presentazione della certificazione di avvenuta demolizione.
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Cosa serve

  • Verbale di Sequestro
  • Documentazione attestante il dissequestro (sentenza del tribunale od altro)

In caso di sequestro del veicolo per violazione art. 193 c. 2 C.d.S. (veicolo privo di copertura assicurativa):

  • quietanza di pagamento della sanzione, polizza assicurativa RC per almeno 6 mesi, documento fiscale attestante il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo
  • richiesta di autorizzazione alla rottamazione con versamento della Cauzione
  • documento di riconoscimento
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Cosa si ottiene

La restituzione del veicolo (ed il relativo documento di circolazione).

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Tempi e scadenze

La durata di un sequestro amministrativo è variabile e dipende dal tipo di violazione commessa. Dopo l’emissione del provvedimento di dissequestro (o, in caso di art. 193 C.d.S., dopo aver completato gli adempimenti previsti dalla norma), il proprietario del veicolo deve contattare l’Ufficio Verbali per la restituzione dei documenti del veicolo e la redazione degli atti necessari per poter nuovamente circolare.

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Contatti Utili

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Unità organizzativa Responsabile

Ultimo aggiornamento: 17 luglio 2025, 12:54

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