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Atto ricognitivo in merito alla disciplina degli usi ammissibili negli strumenti urbanistici comunali vigenti

L'atto ricognitivo è in recepimento delle disposizioni nazionali del decreto “Salva casa”

Tipi di documento:
Municipium

Descrizione

L’atto ricognitivo serve a individuare le normative che continuano a trovare applicazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla Regione Emilia-Romagna, all’interno delle previsioni urbanistiche comunali.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 30/10/2025 è stato approvato l’atto ricognitivo in merito alla disciplina degli usi ammissibili negli strumenti urbanistici comunali vigenti.

Alla luce delle modifiche introdotte dalla normativa nazionale e regionale di recente approvazione (D.L. 69/2024, L.R. 2/2025 e L.R. 5/2025) si è proceduto ad una ricognizione puntuale e motivata delle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti relative al mutamento della destinazione d’uso degli immobili, con lo scopo di:

- accertare e dichiarare la persistenza di efficacia di specifiche previsioni normative contenute negli strumenti urbanistici comunali (PSC, RUE), che disciplinano in modo differenziato e motivato il mutamento di destinazione d’uso nei diversi ambiti territoriali del Comune:

  • Ambiti del sistema insediativo storico (AS, ES, IS)
  • Ambiti Urbani Consolidati (AUC)
  • Ambiti Produttivi Specializzati (APS e APC)
  • Ambiti di Riqualificazione (AR) e di Nuova Urbanizzazione (AN.C);

- verificare la coerenza e compatibilità di tali previsioni con le disposizioni introdotte dal Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 (convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2024, n. 105), cosiddetto “Decreto Salva Casa”, e con le conseguenti modifiche apportate all’art. 23-ter del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico in materia edilizia);

- individuare, in funzione delle caratteristiche urbanistiche, ambientali e socio-economiche locali, gli ambiti in cui sia necessario mantenere una disciplina specifica dei mutamenti d’uso, per esigenze di tutela e sostenibilità ambientale, equilibrio funzionale o pianificazione strutturale, per evitare impatti negativi sui contesti urbani.

Si rammenta che il territorio rurale e gli usi strettamente connessi con l’attività agricola non sono interessati dalle novità legislative introdotte in tema di mutamento d’uso.

La delibera di Consiglio Comunale sopra richiamata è composta dai seguenti elaborati:

  • relazione illustrativa;
  • quadro sinottico usi “Tabella A”, per Ambito insediato storico (AS, ES, IS), Ambiti Urbani Consolidati (AUC), Ambiti specializzati per attività produttive (APS.E, APC.E, APC.R); Ambiti agricoli (AVN, AVP; ARP; AAP) – testo comparato e testo definitivo;
  • quadro sinottico usi, “Tabella B” per gli ambiti di riqualificazione (AR,) e di nuova urbanizzazione (AN.C) e ambiti produttivi (APC.N2, APS.N2);
  • aggiornamento della tabella riepilogativa di cui al comma 5.3 art. 59 Norme di RUE.

La normativa statale (D.L. 69/2024) intende agevolare il mutamento d’uso tra gli usi ammessi, con o senza opere, orizzontale o verticale, di una singola unità immobiliare in deroga agli obblighi generali di:

  • reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale previsto dal D.M. 1444/1968;
  • realizzare la dotazione minima di parcheggi pubblici e posti auto di cui alla L.1150/1942.

Tale deroga opera solo in carenza di specifiche disposizioni della pianificazione urbanistica e territoriale.
Pertanto con il presente atto ricognitivo nel Territorio Urbanizzato, si può ritenere di derogare dalla richiesta di reperimento degli standards unicamente nei casi in cui le dotazioni dovute per i cambi d’uso siano ricomprese nelle quote per le quali il piano prescrive la monetizzazione, ai sensi dell’art. 59 comma 4 delle Norme di RUE:

  • n. 3 p.a. per Parcheggi Pubblici
  • mq 100 per il Verde Pubblico

ad eccezione della microzona 1 – Centro storico, Capoluogo dove si conferma tale disposizione di RUE e rimane prescritta la monetizzazione anche per tali quote.
In tutto il territorio comunale, ove si prefigurano, anche per interventi di cambi d’uso di una singola unità immobiliare, standard di dimensioni maggiori, gli stessi dovranno essere reperiti e ceduti, fatto salvo che l’A.C. prescriva la monetizzazione nei casi in cui, le ritenga non significative per il quartiere e ritenga più vantaggioso utilizzare i proventi della monetizzazione al fine di realizzare/riqualificare aree di maggiore rilevanza per la città.

Per quanto attiene alle dovute dotazioni territoriali dovute per i mutamenti d’uso, si aggiorna la tabella di cui al comma 5.3 dell’art. 59 delle Norme di RUE 
La deroga di cui al comma 5bis dell’art. 28 L.R. 15/2013 non può valere per le dotazioni pertinenziali che il RUE qualifica e specifica per ogni destinazione d’uso in ragione del differente carico urbanistico e quindi in ragione del concreto impatto che lo stesso determina nell’ambito di intervento, che costituisce un principio attuale inderogabile di sostenibilità, ancora di più tenuto conto delle specifiche valutazioni effettuate in occasione della redazione della Variante 2 al RUE. Pertanto si confermano le disposizioni di cui all’art. 56, 57, 58 delle Norme di RUE.

Con la deliberazione in oggetto, infine, è stato recepito il parere della Regione Emilia-Romagna – prot. REG/2024/772152 del 16/07/2024 – in riferimento al mutamento d’uso urbanisticamente rilevante, in particolare per la trasformazione di superficie accessoria (Sa) in superficie utile (SU) si precisa che il mutamento comporta incremento di carico urbanistico e debba pertanto essere presentata una SCIA “onerosa”, soggetta al versamento del contributo di costruzione secondo le disposizioni contenute nella DAL 186/2018 e smi, recepita dal Comune di Santarcangelo di R. con D.C.C. n. 60/2019.

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Ultimo aggiornamento: 6 novembre 2025, 15:59

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