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Regione Emilia-Romagna
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Accensione impianti termici (caldaie)

Il Comune di Santarcangelo ricade nella fascia climatica E

Data :

1 gennaio 2024

Categorie:
Ambiente
Accensione impianti termici (caldaie)
Municipium

Descrizione

Inizio del periodo di accensione degli impianti di riscaldamento

Per il 2026, è possibile accendere gli impianti termici ad uso civile dal 1° novembre. Tale indicazione vale anche per gli impianti di riscaldamento civile a biomassa. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e le altre casistiche individuate all’art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013.

Il 15 ottobre di ogni anno comincia il periodo di esercizio (normale funzionamento) degli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) per i comuni come Santarcangelo che appartengono alla fascia climatica E (art. 9 del DPR n. 412/93).

Gli impianti termici possono funzionare al massimo per 14 ore nella fascia oraria che va dalle ore 5 alle 23.

Indicazioni operative

Durante la stagione termica 2026-2027, in tutto il territorio comunale è obbligatorio manteniere le temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive

Deroghe

Al di fuori del periodo 15 ottobre/15 aprile gli impianti di riscaldamento possono essere tenuti accesi SOLO in caso in condizioni climatiche di freddo prolungato (bruschi cali di temperatura) che ne giustifichino l'accensione, al massimo per 7 ore giornaliere nella fascia oraria che va dalle ore 5 alle 23 (art. 10 del DPR n. 412/93). Inoltre, un periodo di esercizio prolungato, ovvero di accensione degli impianti termici fino a 14 ore giornaliere, può essere consentito solo in condizioni eccezionali e autorizzato con specifica ordinanza del Sindaco.

Non rientrano nelle restrizioni di esercizio indicate solo alcuni edifici particolari come ospedali, case di cura, alberghi, pensioni, asili, scuole materne e piscine.

Riferimenti normativi

D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74

Regolamento Regionale dell'Emilia Romagna nr. 2 del 30/07/2018

Ordinanza PAIR n. 173 del 29/09/2026

 

Ultimo aggiornamento: 30 settembre 2026, 13:40

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