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Tenuta e tutela animali

le regole fondamentali per la tenuta e tutela degli animali da compagnia, estratte dal Regolamento di Polizia locale

Capo V - Tutela e tenuta degli animali

Art. 22 (Accompagnamento, conduzione e tenuta dei cani)

  1. Il proprietario e/o il detentore di cani è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente sia penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose, provocati dall’animale stesso.
  2. Il proprietario e/o il detentore di cani deve custodirli, di norma, all’interno della proprietà privata (salvo i casi consentiti dalla legge) avendo cura che gli stessi non ne fuoriescano, al fine di evitare pregiudizio per la pubblica incolumità.
  3. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali e cose (e quindi consentire il costante controllo ai fini della sicurezza e della incolumità pubblica), il proprietario e/o il detentore di un cane deve adottare le seguenti misure: a) utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a m. 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani appositamente individuate dall’Ente; b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti; c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente; d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore; e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
  4. Nei locali pubblici, sui mezzi di trasporto pubblico e nei luoghi molto affollati, i cani, oltre che essere condotti al guinzaglio, devono essere costantemente muniti di museruola, in modo tale da impedire all’animale di mordere.
  5. In riferimento ai commi 3 e 4, si considerano come privi di museruola i cani che, sebbene ne siano muniti, riescono comunque a mordere.
  6. E’ in ogni caso vietato condurre cani in corrispondenza e nelle immediate vicinanze dei luoghi pubblici attrezzati con giochi per bambini.
  7. Sono esenti dall’uso del guinzaglio e della museruola i cani a) da guardia esclusivamente entro i limiti della zona da sorvegliare, b) pastori e da caccia quando vengono utilizzati, rispettivamente, per la guardia di greggi, di mandrie e per l’esercizio venatorio, c) delle forze armate, della Polizia, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile quando sono utilizzati per servizio.
  8. Nelle fontane pubbliche è vietato l’abbeveraggio ed il bagno dei cani.
  9. E’ fatto obbligo, a chiunque conduca il cane in ambito urbano: a) di impedire che l’animale sporchi con deiezioni o liquami organici il suolo pubblico o ad uso pubblico; b) di raccogliere le feci dell’animale; c) di avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse ed alla pulizia del suolo (si considera idonea l’attrezzatura quando la stessa consente la raccolta delle deiezioni e la loro collocazione in un sacchetto o altro contenitore chiudibile che impedisca il diffondersi di effluvi e per evitare imbrattamenti, di modo che venga comunque salvaguardata l’igiene e la pulizia dell’abitato);
  10. Il proprietario e/o il detentore di cani ha l’obbligo di mostrare, a richiesta degli organi addetti alla vigilanza, l’attrezzatura idonea all’immediata raccolta delle deiezioni.
  11. L’Ente può prevedere, con specifico atto, il divieto di ingresso dei cani e/o di altri animali nei parchi o nelle aree a verde, anche se tenuti legati al guinzaglio e muniti di museruola.
  12. Sono esentati dall’osservanza delle disposizioni di questo articolo i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento appositamente addestrati.

Art. 23 (Custodia di animali)

  1. E’ vietato: a) tenere animali all’aperto sprovvisti di un riparo di dimensioni adeguate alla mole dell’animale che non abbia una protezione dal contatto immediato con il suolo, coperto sul almeno tre lati, ove gli animali possano ripararsi in caso di intemperie; b) legare animali ad una catena che non consenta all’animale di poter raggiungere il riparo ed il contenitore dell’acqua e del cibo. La catena deve essere apposta in maniera idonea da evitare che l’animale rimanga impigliato nella stessa; c) condurre animali a guinzaglio utilizzando mezzi di locomozione.
  2. I detentori di animali devono: a) provvedere a dotare le recinzioni di apposita rete fitta (o altri accorgimenti) in modo tale da rendere impossibile il contatto con l’area pubblica o con le aree private confinanti; b) adottare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare che gli stessi abbiano a causare molestie al vicinato; c) mantenere il recinto, la cuccia, la stalla o altro riparo puliti e salubri, impedendo ristagni di liquidi, emanazione di cattivi odori e infestazioni di parassiti e insetti.
  3. E’ fatto divieto di impiego attivo di animali nell’accattonaggio; per uso attivo si intende qualsiasi impiego diretto dell’animale finalizzato ad incrementare la frequenza delle offerte incluso il suo stazionamento forzato.

Allegati

Qui sotto trovi gli allegati relativi al procedimento.