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Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

parole chiave: autentica di firma; impedimento; firma a domicilio

Descrizione

Per coloro che non sanno o non possono firmare a causa di motivi di salute, sono possibili forme alternative di autentica o dichiarazione.

Impedimento alla sottoscrizione (chi non sa o non può firmare)

Art. 4 comma 1, DPR 445/2000

Il cittadino che è in grado di intende o di volere ma non sa firmare (perché ad esempio analfabeta) la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà  o non può fisicamente firmare queste dichiarazioni (perché impedito nell'uso delle mani), può rendere tali dichiarazioni davanti a un pubblico ufficiale che si accerta dell'identità del dichiarante e attesta che le dichiarazioni sono state a lui rese dall'interessato, in presenza di un impedimento a firmare.

In questi casi, il pubblico ufficiale dovrà attestare che la persona che rende verbalmente la dichiarazione è pienamente consapevole della medesima e che quindi non è interdetto per infermità di mente o non versa in uno stato di incapacità naturale. Dopodiché identificherà il richiedente e attesterà in calce al documento che la dichiarazione è stata resa davanti a lui dall'interessato in presenza di un impedimento alla sottoscrizione.

Quando può essere effettuata

In caso di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, oppure di una delega nei rapporti con la pubblica amministrazione, quali il ritiro di documenti o per la riscossione di pensioni.

Quando non può essere effettuata

L'istituto non si applica alle manifestazioni di volontà, alle dichiarazioni di impegno o ad altri atti aventi natura negoziale. E' inoltre inapplicabile in materia di dichiarazioni fiscali.

Impedimento alla sottoscrizione (chi è impossibilitato temporaneamente alla firma per ragioni di salute)

Art. 4 comma 2, DPR 445/2000

Per il cittadino che si trova in una situazione di impedimento temporaneo a firmare, per ragioni connesse allo stato di salute, le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono rese dal coniuge, o in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

In questo caso, la firma del dichiarante deve necessariamente essere autenticata da un pubblico ufficiale, il quale si accerta dell'identità del dichiarante e del suo rapporto di parentela con la persona impossibilitata alla firma. All'interno della dichiarazione deve essere espressamente indicata anche l'esistenza dell'impedimento a firmare da parte dell'interessato.

Quando può essere effettuata

All'istituto previsto dal comma 2 dell'art. 4 si può ricorrere quando l'interessato versi in una situazione di incapacità naturale. In mancanza di una sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione o di un decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, gli eventuali impedimenti "naturali" manifestati dall'interessato devono essere necessariamente considerati transitori, non potendo in nessun caso il dipendente incaricato effettuare valutazioni cliniche.

L'istituto in questione  può essere usato solo per dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà.

Quando non può essere effettuata

A differenza dell'istituto previsto dal comma 1, non può essere utilizzato per deleghe al ritiro di documenti o alla riscossione di pensioni. E' inoltre inapplicabile in materia di dichiarazioni fiscali.

Incapaci

Interdetti

Se la persona è interdetta per infermità di mente, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal tutore.

Inabilitati

Se si tratta di persona inabilitata, la dichiarazione dovrà essere resa dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

Persone beneficiarie di amministrazione di sostegno

Generalmente la persona beneficiaria di amministrazione di sostegno può rendere autonomamente le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà. Tuttavia occorrerà visionare il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno al fine di escludere che sia invece prevista l'assistenza necessaria o la rappresentanza da parte dell'amministratore di sostegno.

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pubblicato il 2021/06/21 09:59:00 GMT+1 ultima modifica 2021-06-21T10:11:13+01:00