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Autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione)

Con l'entrata in vigore della Legge n. 120/2020 anche i soggetti privati devono accettare l'autocertificazione come accade per le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi.

Descrizione

Deve essere compilata di proprio pugno dal cittadino e presentata (personalmente o non) all'amministrazione ricevente senza la necessità di rivolgersi allo Sportello al Cittadino.

Le dichiarazioni che si possono autocertificare sono le seguenti:

  • data e luogo di nascita;  
  • residenza;
  • cittadinanza;  
  • godimento dei diritti civili e politici;  
  • stato di celibe, nubile, coniugato o vedovo;  
  • stato di famiglia;  
  • esistenza in vita;  
  • nascita del figlio;  
  • decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;  
  • appartenenza a ordini professionali;  
  • titolo di studio, esami sostenuti;  
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;  
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;  
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;  
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;  
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;  
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • di non aver riportato condanne penali.

N.B. Con l'entrata in vigore della LEGGE 183/2011 (dell'art. 15) nei rapporti con gli enti pubblici o con i Gestori di pubblici servizi, è obbligatorio produrre la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione) al posto dei certificati.

N.B. Con l'entrata in vigore della LEGGE n. 120/2020 anche i soggetti privati devono accettare l'autocertificazione come accade per le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di pubblici servizi.

Cosa fare

Per la redazione di autocertificazioni non è necessario utilizzare moduli predisposti dal Comune. In allegato è comunque possibile scaricarli.

Collegandosi al sito di servizi online di ANPR (vedi link sottostante) è possibile produrre copia dell'autocertificazione dei dati anagrafici precompilata con i propri dati.

Autocertificazioni online

Riferimenti

Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, tab. all. B
Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Responsabili del procedimento

Giulia Razzaboni - Federica Pesaresi - Liana Bellon - Elisa Pagliarani - Patrizia Volpini - Giorgia Zani

Allegati

Qui sotto sono disponibili la modulistica e gli allegati al procedimento.