Sezioni

Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione

area tematica: elettorale/elezioni

I delegati di lista (indicati nella  dichiarazione di presentazione) sono autorizzati a designare, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica, due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, presso l’ufficio elettorale di ciascuna sezione del Comune.

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici predetti non è obbligatoria.

Gli atti di designazione debbono essere presentati entro il venerdì che precede l’elezione alla segreteria del comune che provvede a curarne la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio.

I presidenti di seggio, all’atto delle designazioni dei rappresentanti presso la sezione, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni stesse

Il rappresentante designato deve essere elettore della Regione. Tale requisito potrà essere accertato dall'esibizione della tessera elettorale in possesso del designato.

La designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, in base al quale sono competenti ad eseguire le autenticazioni, non attribuite esclusivamente ai notai e previste da leggi elettorali: i notai stessi; i giudici di pace; i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale; i segretari delle procure della Repubblica; i presidenti delle provincie, i sindaci; gli assessori comunali e provinciali; i presidenti dei consigli comunali e provinciali; i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali; i segretari comunali e provinciali; i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia; i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità.

La designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista e dei candidati, oppure da una delle persone (c.d. sub-delegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica.

Il Ministero della Giustizia ha precisato che i pubblici ufficiali ai quali è affidata la funzione di autenticare le firme dispongono di tale potere esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari. Le modalità di autenticazione devono essere quelle di cui all’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:

  • l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;
  • il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data ed il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto o in parte o non siano comprovate, il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.

E’ preferibile che le designazioni dei rappresentanti di lista vengano redatte in atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.

Poiché le designazioni per tutte le sezioni del comune possono essere contenute in un unico atto, al presidente di seggio potrà essere presentato un estratto, debitamente autenticato con le modalità sopra indicate, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.

Facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione

I rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione non fanno parte integrante dell’ufficio elettorale. Hanno le seguenti facoltà:

  1. hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione sedendo al tavolo dell’ufficio stesso o in prossimità ma sempre in un luogo che consenta loro di seguire le operazioni;
  2. possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni;
  3. possono apporre la loro firma o il loro sigillo sulle strisce di chiusura dell’urna contenente le schede votate e la loro firma nel verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio nonché sui mezzi di segnalazione apposti alle finestre ed agli accessi della sala della votazione.

I rappresentanti di lista, per l’esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista da loro rappresentata.

Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione

I rappresentanti - al pari dei componenti dei seggi - sono tenuti a osservare limiti e divietial trattamento di dati personali,anche di naturasensibile, nel rispetto del diritto alla riservatezza e del principio costituzionale della libertà e segretezza del voto. In particolare, non possono compilare elenchi di persone che si siano astenute dal parteciparealla votazione o, al contrario, che abbiano votato (cfr. garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, in Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014”).

I presidenti di seggio devono consentire ai rappresentanti di adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l’esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali. Se ne fanno richiesta, i rappresentanti possono assistere anche alle operazioni di raccolta del voto effettuate dal seggio speciale o dal seggio volante (cfr. artt. 8 e 9, quarto comma, legge n. 136/1976; art. 1, primo comma, lett. d ed e, d.l. n. 161/1976; art. 44, secondo comma, t.u. n. 570/1960; art. 1 d.l. n. 1/2006).

I rappresentanti possono anche trattenersi all’esterno della sala della votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa (cfr. artt. 47, ultimo comma, e 51, secondo comma, n. 4, t.u. n. 570/1960).

Qualifica di pubblici ufficiali attribuita ai rappresentanti di lista presso la sezione

I rappresentanti delle liste dei candidati, durante l’esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali (art. 40, ultimo comma, del testo unico n. 361). Per i reati commessi in danno di essi si procede con giudizio direttissimo (art. 112 del testo unico n. 361).

Sanzioni previste per i rappresentanti di lista presso la sezione

Il presidente del seggio, uditi gli scrutatori, può far allontanare dall’aula i rappresentanti delle liste dei candidati che esercitino violenza o che, richiamati due volte, continuino a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni. I rappresentanti che impediscano il regolare procedimento delle operazioni sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a 2.065 euro (art. 96, ultimo comma, del Testo Unico n. 570/1960).

Allegati

Sotto la modulistica e agli approfondimenti relativi al procedimento.