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Dichiarazioni sostitutive di atto notorio

parole chiave: dichiarazione sostitutiva di atti notori; dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà; uso successione (eredi); assegni famigliari; quietanza (quietanze) assegni; fotocopie

Descrizione

Consiste in una libera dichiarazione riguardante stati, qualità personali o fatti a diretta conoscenza dell'interessato e per i quali non è prevista la dichiarazione sostitutiva di certificazione.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nell'interesse proprio del dichiarante, può riguardare anche stati, fatti e qualità personali relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Con questa dichiarazione si può altresì attestare che la copia di una pubblicazione, di titoli di studio o altri documenti, sono conformi all'originale.

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non autenticate da pubblico ufficiale potrebbero non essere accettate dai privati. 

Cosa non si può autenticare

  • NON  si possono autenticare dichiarazioni che hanno la natura di atti negoziali o, comunque, manifestazioni di volontà in grado di avere effetti giuridici.
  • NON  si possono autenticare procure di nessun tipo, mandati ad agire, atti di impegno.
  • NON  si possono autenticare documenti in lingua straniera, in quanto il pubblico ufficiale può intervenire esclusivamente su atti in lingua italiana.

Cosa fare

Se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata alle Amministrazioni Pubbliche e ai Servizi Pubblici, la firma non deve essere autenticata, bensì apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla oppure presentata o inviata allegando la fotocopia di un documento di identità.

E' comunque necessario autenticare la firma per le domande che riguardano la riscossione di benefici economici (pensioni, contributi, ecc.) da parte di altre persone.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è estesa anche ai privati (ad esempio banche ed assicurazioni) che decidono di accettarla. Per i privati, infatti, accettare la dichiarazione non è un obbligo ma una facoltà. In questo caso è necessario autenticare la firma del dichiarante.

Il cittadino dovrà quindi presentarsi personalmente allo Sportello al Cittadino previo appuntamento telefonico (tel. 0541/356.356) con la dichiarazione debitamente compilata, munito di un valido documento di identità o riconoscimento. La dichiarazione dovrà però essere firmata davanti al funzionario incaricato dal Sindaco, cioè nel momento stesso dell'autenticazione.

Chi può autenticare la firma

L'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o da altro dipendente incaricato dal Sindaco.

La firma deve essere autenticata solo quando lo preveda una specifica norma di legge: in quest'ultimo caso, l'autenticazione della firma non è comunque necessaria quando essa è accompagnata dalla copia non autenticata di un documento di riconoscimento, oppure quando è apposta in presenza del dipendente addetto a riceverla.

Costi

L'eventuale autentica della firma è soggetta all’imposta di bollo, tranne casi di esenzione previsti dalla normativa statale. E' pertanto necessario munirsi di una marca da bollo da 16 euro.

Responsabili del procedimento

Giulia Razzaboni - Federica Pesaresi - Liana Bellon - Elisa Pagliarani - Patrizia Volpini - Giorgia Zani

Allegati

Per la compilazione di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto notorio non è necessario che il cittadino utilizzi un modulo predisposto dal comune. Qui sotto sono comunque disponibili alcuni fac-simili di moduli compilabili.