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Commercio su aree pubbliche

area tematica Imprese e Commercio

Caratteristiche

L’art. 27 del D.Lgs. 114/98 definisce commercio sulle aree pubbliche “l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte”. Per aree pubbliche si intendono le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata
ad uso pubblico.

Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

  1. su posteggi dati in concessione per dieci anni (attività subordinata al rilascio di autorizzazione cosiddetta di tipo “A”);
  2. su qualsiasi area purché in forma itinerante (attività subordinata al rilascio di autorizzazione cosiddetta di tipo “B”).

L’attività di vendita in forma itinerante può essere svolta nella Regione Emilia-Romagna dagli operatori titolari di:

  • autorizzazione di tipo “A” rilasciata nella sola Regione Emilia-Romagna;
  • autorizzazione di tipo “B” rilasciata in qualunque regione italiana per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
  • autorizzazione rilasciata da un Paese appartenente alla Comunità europea corrispondente a quella per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

Requisiti per l’esercizio dell’attività

Per autorizzazioni sia di tipo “A” che di tipo “B”:

  • requisiti morali di cui all’art. 5 D.Lgs. 114/98 (per esercitare sia nel settore alimentare che non alimentare). I requisiti morali devono essere posseduti in caso di ditta individuale dal titolare, in caso di società da tutti i soci se trattasi di società in nome collettivo o di fatto, dai soci accomandatari per società in accomandita semplice.
  • requisiti professionali di cui all’art. 5 D.Lgs. 114/98 (solo per esercitare nel settore alimentare). I requisiti professionali devono essere posseduti in caso di ditta individuale dal titolare, in caso di società dal legale rappresentante o da un preposto.

Solo per autorizzazioni di tipo “B”: residenza nel Comune di esercizio dell’attività (in caso di società di persone: sede legale nel Comune di esercizio dell’attività).

L'autorizzazione

L’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

L’esercizio dell’attività di commercio su area pubblica con posteggio in concessione per 10 anni è soggetto ad autorizzazione amministrativa di tipo “A” con contestuale concessione di suolo pubblico. Il rilascio di tale autorizzazione compete al Comune sede del posteggio assegnato in base al Piano delle aree approvato dal Consiglio comunale. Il posteggio può essere assegnato per l’attività con strutture fisse ancorate al suolo o per l’attività con strutture mobili. In caso di attività con strutture fisse, occorre richiedere la disponibilità dell’area e la concessione edilizia sia in caso di nuova apertura che in caso di ampliamento.

L’esercizio dell’attività di commercio in forma itinerante è soggetto ad autorizzazione amministrativa di tipo “B”. L’autorizzazione abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell’ambito della Regione cui appartiene il comune che l’ha rilasciata, sia nell’ambito delle altre Regioni del territorio nazionale.

L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività. L’abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.
Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Presentazione della richiesta

Per svolgere l’attività di commercio su aree pubbliche è necessario presentare apposita richiesta, nella quale l’interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5, commi 2 e 4 del D.Lgs. 1998; che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965 n. 575 (antimafia) e, solo per la vendita di prodotti alimentari, di essere in possesso dei requisiti professionali.

Costi

  • 2 marche da bollo del valore corrente, una sull’istanza e una sull’atto autorizzativo finale.
  • diritti di istruttoria pari a 60 euro, da versare con le seguenti modalità:
Bonifico bancario alla Tesoreria Unione di Comuni (Banca di credito Cooperativo Valmarecchia - Villa Verucchio) IBAN: IT 41 L 08995 68100 012000028115
C/C postale n. 97366561 intestazione Unione di Comuni Valmarecchia-Servizio Tesoreria Nella causale si prega di indicare oltre il tipo di pratica anche  il Comune dove si svolge l’attività per la quale viene presentata la pratica

Riferimenti normativi

nazionale
  • D.Lgs. 114/98 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della L. del 15 marzo 1997, n. 59
regionale
  • L.R. 12/99 - Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del D.Lgs. 114, 31 marzo 1998
  • Del.G.R. 1368/99 - Disposizioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione della L.R. del 25 giugno 1999, n. 12
circolari e indicazioni operative
  • Decreto legislativo n. 59/2010 di recepimento della direttiva comunitaria n. 2006/123/CE "Indicazioni operative"
  • Delibera di Giunta regionale n. 485 del 22 aprile 2013
  • Legge regionale n. 1 del 10 febbraio 2011
  • Legge regionale n. 6 del 24 marzo 2004
normativa di settore
  • Legge regionale n. 12 del 25 giugno 1999 "Disciplina del commercio su aree pubbliche"
  • Legge regionale n. 4 del 24 giugno 2013 "Modalità di richiesta del cartellino degli hobbisti"
  • Delibera di Giunta regionale n. 151 del 10 febbraio 2014 "Definizione di concetto di riuso e inapplicabilità delle norme regionali in materia di commercio"
  • Delibera di Giunta regionale n. 826 del 9 giugno 2014 "Commercio su aree pubbliche, legge regionale 12/1999: disposizioni transitorie per la partecipazione alla spunta"
  • Delibera di Giunta regionale n. 485 del 22 aprile 2013 "Modifiche all'allegato alla delibera di Giunta regionale n.1368/99"
  • Delibera di Giunta regionale n. 844 del 24 giugno 2013
  • L.R. 4/2013 "Individuazione delle caratteristiche e delle modalità di richiesta del tesserino degli hobbisti"
  • Delibera di Giunta regionale n. 2065 del 23 dicembre 2013
  • L.R. 4/2013. Ambito di applicazione della Delibera di Giunta regionale n. 844/2013
  • Intesa del 5 luglio 2012 della Conferenza unificata, in attuazione dell'art. 70 del d.lgs 59/2010 "Nuovi criteri per l'assegnazione in concessione dei posteggi dei mercati e delle fiere"

Responsabile del procedimento

Sergio Colella - tel. 0541/356.303

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pubblicato il 2017/12/06 12:01:00 GMT+1 ultima modifica 2024-02-21T09:15:32+01:00