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Accertamento di compatibilità paesaggistica

Serve per verificare la compatibilità degli interventi eseguiti in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica

Descrizione

L’accertamento di compatibilità paesaggistica è previsto al fine di verificare la compatibilità degli interventi eseguiti in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica con l’interesse paesaggistico da tutelare ai sensi dall’art. 181 del D.Lgs. 42/04.

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessata dagli interventi, deve presentare apposita domanda all’autorità preposta alla gestione del vincolo (il Comune), ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 181, comma 1 ter del D.Lgs. 42/04, dei seguenti interventi:

  1. lavori realizzati in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazioni di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
  2. impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica;
  3. lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’art. 3 del DPR 380/01

In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria (art. 167, comma 1 del D.Lgs. 42/04 e smi).

Cosa fare

La procedura è stabilita dall’art. 167, comma 5, del D.Lgs. 42/04, nonché:

  • l’avente titolo presenta apposita domanda al Comune ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi di cui sopra;
  • il Comune si pronuncia sulla domanda entro il termine di 180 giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza (da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni) ed acquisendo il parere della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio;
  • qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, è da corrispondere una sanzione pecuniaria determinata secondo le modalità di calcolo definite dal “Regolamento comunale in materia di determinazioni delle sanzioni amministrative per le costruzioni abusive” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/02/2011 (somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione).

Costi

Diritti di segreteria da versare al momento della presentazione dell’istanza. Occorre collegarsi al portale dei pagamenti del Comune di Santarcangelo (https://santarcangelo.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei), compilare i "Dati anagrafici del versante" (cioè i dati di chi deve pagare) e successivamente:

  • cliccare su "Paga ora" per pagare direttamente on line;
  • oppure cliccare su "Stampa e paga" per pagare presso uno dei PSP, dopo avere generato l'Avviso di pagamento.

> 2 marche da bollo da 16 euro, una da apporre sulla richiesta ed una da apporre sull’autorizzazione paesaggistica rilasciata;

> sanzione pecuniaria calcolata secondo quanto disposto dal Regolamento comunale in materia di determinazioni delle sanzioni amministrative per le costruzioni abusive” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 28/02/2011.

Riferimenti normativi

Vincoli paesaggistici

  • La zona panoramica del Comune di Santarcangelo di Romagna è stata dichiarata di notevole interesse pubblico con Decreto Ministeriale del 2 dicembre 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 17/02/1970 ed entrato in vigore il 07/06/1970.
  • I corsi d'acqua e le fasce laterali (150 mt ciascuna) dei fiumi e torrenti principali e altri corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche.

Responsabile del procedimento

Sara Ruggiero

Allegati

Qui sotto sono disponibili la modulistica e gli allegati al procedimento.