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Attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori (CILA)

area tematica edilizia

A seguito delle modifiche apportate alla LR 15/2013 dalla LR 12/2017, sono sottoposti a CILA tutte le opere non riconducibili agli elenchi degli interventi sottoposti a PdC (art.17), a SCIA (art.13) e liberi (art.7, comma 1).

Attività Edilizia Libera (art. 7 c.1) per i quali non occorre la presentazione di CILA:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
a bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
b) gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive, intesi come ogni trasformazione degli spazi, delle superfici e degli usi dei locali delle unità immobiliari e delle parti comuni degli edifici, ivi compreso l'inserimento di elementi tecnici e tecnologici, necessari per favorire l'autonomia e la vita indipendente di persone con disabilità certificata, qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000 e qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio e non comportino deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 della legge 6 Agosto 1967, n.765);
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
f) vedi sotto: “interventi sottoposti alla comunicazione di avvio dei lavori”;
g) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
h) le opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive;
i) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine, che sono soggette a SCIA;
l) le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria;
m) vedi sotto “interventi preceduti da comunicazione art. 7 bis D.Lgs n. 28/2011”;
n) le installazioni dei depositi di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della L. 23 agosto 2004, n. 239);
o) vedi sotto: “interventi da comunicare alla struttura comunale competente in materia urbanistica”.

Interventi sottoposti alla comunicazione di Avvio dei lavori:

f) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, temporanee e stagionali e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio delle strutture;

Interventi preceduti da comunicazione art. 7 bis D.Lgs n. 28/2011:

m) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori dei centri storici e degli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, di cui agli articoli A-7 e A-8 dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000;

Interventi da comunicare alla struttura comunale competente in materia urbanistica:

o) i mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale.

Interventi sottoposti a Comunicazione di Inizio Lavori (CILA art.7 c.4):

a) le opere di manutenzione straordinaria, di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo e le opere interne alle costruzioni, qualora non modifichino le destinazioni d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;
b) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa;
c) le modifiche della destinazione d'uso senza opere, tra cui quelle dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, che non comportino aumento del carico urbanistico.
c bis) le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione ai sensi della lettera g.6) dell’Allegato, qualora non riguardino le parti strutturali dell'edificio o siano prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio;
c ter) le recinzioni e muri di cinta e le cancellate;
c quater) gli interventi di demolizione parziale e integrale di manufatti edilizi;
c quinquies) il recupero e il risanamento delle aree libere urbane e gli interventi di rinaturalizzazione;
c sexies) i significativi movimenti di terra di cui alla lettera m) dell’Allegato;
c septies) le serre stabilmente infisse al suolo, tra cui quelle in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
c octies) ogni altro intervento edilizio non riconducibile agli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo e agli articoli 10, 13 e 17.

Cosa fare

Per interventi su edifici residenziali la CILA deve essere depositata allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) dal proprietario e/o da chi ha titolo utilizzando la modulistica unificata approvata dalla Regione ER; inviando la domanda all’indirizzo pec del Comune (pec@pec.comune.santarcangelo.rn.it).
Per interventi su fabbricati di tipo produttivo artigianale e/o commerciale la CILA deve essere presentata con le stesse modalità allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) inviando la domanda all’indirizzo pec dell’Unione (suap.valmarecchia@legalmail.it).
Il procedimento che regola la CILA è normato dall’art. 7 commi 5, 5bis, 6 e 7 della LR 15/2013 e smi.

E’ facoltà dell’interessato iniziare i lavori decorso il termine di 5 gg lavorativi di cui al c.5 bis dell’art. 7 LR 15/2013 previsti per la completezza documentale  oppure attendere gli ulteriori 30 gg. previsti per il controllo di merito della sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla normativa e dagli strumenti urbanistici.

Se la CILA è subordinata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati di altre amministrazioni, o all’esecuzione di verifiche preventive, l’interessato presenta unitamente alla CILA la relativa istanza corredata della documentazione necessaria affinché venga convocata la conferenza dei servizi di cui all’art. 14 della Legge 241/90. In questo caso l'inizio dei lavori è subordinato alla conclusione positiva dalla conferenza dei servizi.

Il deposito della CILA avviene allegando la documentazione firmata digitalmente.

Validità

I lavori oggetto di CILA devono concludersi entro tre anni dalla data del loro inizio.
Per gli interventi sottoposti a CILA non è richiesta la presentazione di Segnalazione certificata di conformità edilizia ed agibilità che può tuttavia essere richiesta facoltativamente.

Sanzioni

La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori e la mancata trasmissione della relazione tecnica comportano una sanzione amministrativa di € 1.000,00. Tale sanzione è ridotta di due terzi, € 333,00, se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione. (art. 6 comma 7 del DPR 380/01 modificato dall'17,comma 1, lett. c) della legge 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014 “Sblocca Italia” in vigore dal 12/11/2014).

Costi

Diritti di segreteria da versare al momento della presentazione dell’istanza. Occorre collegarsi al portale dei pagamenti del Comune di Santarcangelo (https://santarcangelo.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei), compilare i "Dati anagrafici del versante" (cioè i dati di chi deve pagare) e successivamente:

  • cliccare su "Paga ora" per pagare direttamente on line;
  • oppure cliccare su "Stampa e paga" per pagare presso uno dei PSP, dopo avere generato l'Avviso di pagamento.

> Contributo di costruzione di cui al Titolo III della L.R. 15/2013 e smi qualora dovuto.

CILA trasmessa al Suap

In caso di CILA trasmessa al SUAP vanno inoltre versati i diritti per 60 euro con le seguenti modalità:

  • presso la Tesoreria Unione di Comuni  banca RivieraBanca Credito Cooperativo di Rimini e Gradara S.C. (codice Iban: IT 41 L 0899568100012000028115);
  • sul conto corrente postale n. 97366561 intestato a "Unione Comuni Valmarecchia - Servizio Tesoreria"

Responsabile del procedimento

Serena Pagliarani - tel. 0541/356.298

Riferimenti normativi

D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
Legge Regionale 15/2013 e smi
Glossario Unico delle opere edilizie Decreto Ministro Infrastrutture e Trasporti 02-marzo-2018

Modulistica regionale

Al seguente link la modulistica regionale unificata:

https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulistica-unificata-regionale

Allegati

Qui sotto trovi i moduli relativi al procedimento e altre schede informative utili.