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Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) - Tributo soppresso

TASI – Tributo soppresso dall'1.1.2020 – Informazioni generali

Cos'è la Tasi

Il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) era un tributo in vigore dal 01.01.2014 e fino al 31.12.2019. Era disciplinato dalla Legge 27/12/2013, n. 147 e dal Regolamento comunale TASI, e soppresso dall’art. 1 comma 738 della Legge 160/2019. La modalità di calcolo era la stessa prevista per l’IMU.

Il tributo era dovuto dal proprietario degli immobili, dal titolare dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, nonché dal locatario di beni immobili in locazione finanziaria (leasing) e dal coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (anche se non proprietario dell’immobile).

A decorrere dal 1° Gennaio 2016 la Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), che aveva come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili come definiti ai fini IMU, non si applica ai terreni agricoli e all’abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione degli immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

Per maggiori informazioni consulta gli "Approfondimenti Tasi" (vedi sotto).

Ravvedimento operoso

Anche se l’imposta TASI  è stata soppressa dal 2020, è ancora possibile regolarizzare situazioni di  omissione del versamento di una rata TASI per gli anni in cui è stata in vigore, versando in ritardo l'imposta dovuta, e applicando una sanzione ridotta e gli interessi moratori. Tale procedura si chiama "ravvedimento operoso".

La sanzione ridotta è calcolata in questo modo:

  • se il versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza, la sanzione ammonta allo 0,10% dell’imposta dovuta per ogni giorno di ritardo (esempio: versamento con 12 giorni di ritardo, sanzione  0,10% x 12gg = 1,2%);
  • se il versamento è effettuato tra il 16° ed il 30° giorno la sanzione è l’1,5% dell’imposta;
  • se il versamento è effettuato tra il 31° al 90° giorno la sanzione è l’1,67% dell’imposta;
  • se il versamento è effettuato tra il 91° giorno ed entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, la  sanzione è il 3,75% dell’imposta;
  • se il versamento è effettuato entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è del 4,29% dell’imposta
  • se il versamento è effettuato oltre il termine della presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione, la sanzione è del 5% dell’imposta

Gli interessi vanno calcolati al tasso di interesse legale sull'imposta dovuta, in base ai giorni trascorsi tra la scadenza fino al giorno del versamento (il tasso di interesse legale è lo 0,8% fino al 31/12/2019, e 0,05 dal 01/01/2020).

Regolamenti e aliquote

Altri allegati

Responsabili di procedimento

Daniela Rughi tel. 0541/356.265 - Marisa Tonelli tel. 0541/356.325

 

Azioni sul documento

pubblicato il 2020/05/26 08:20:00 GMT+2 ultima modifica 2022-02-03T14:57:14+02:00